Art. 45 c.c.
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[1]((Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
[2]Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
[3]L'interdetto ha il domicilio del tutore)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 22 luglio 1976
