Codice civile

Art. 45 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 22 luglio 1976. Leggi il testo vigente →

[1]((Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

[2]Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

[3]L'interdetto ha il domicilio del tutore)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 22 luglio 1976

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 45 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1812/2025

    25 gennaio 2025

    Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.

    Art. 45 c.c. · Art. 44 c.c. · Art. 47 c.c. · Art. 50 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 171/1976

    Ha colpito questo articolo
    14 luglio 1976

    Il mantenimento anche nella situazione di separazione di fatto tra coniugi della presunzione iuris et de iure del domicilio della moglie presso il marito, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula (anteriore alla sostituzione operata con l'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n.151) dell'art. 45, primo comma, cod.civ., non tutela alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unità familiare, essendo questa venuta a mancare, sia sotto l'aspetto materiale e fisico, in quanto è cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilità tra i due, tale da rendere non più possibile la vita in comune. È pertanto costituzionalmente illegittima - per contrasto con gli artt. 3 e 29 (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 24 e 25) Cost. - la dizione originaria di detta disposizione nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito. Cfr.: sent. n. 46 del 1966.

    Art. 45 c.c. · Art. 1 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di domicilio necessario della moglie. La proposta di affermare il principio che la moglie conserva il domicilio del marito se questi trasferisce il suo domicilio all'estero, non elimina il dubbio se il domicilio conservato dalla moglie sia il precedente domicilio maritale nello Stato o il nuovo domicilio acquistato dal marito all'estero. Si è avuto cura perciò di affermare chiaramente che la moglie, nel caso di trasferimento del domicilio maritale all'estero, può costituire il proprio domicilio nello Stato. Ciò è sembrato opportuno per il necessario rispetto del principio di nazionalità e anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito, ritenga di dover fissare un proprio diverso domicilio nello Stato. La norma potrà avere, del resto, utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in patria e mantenga nello Stato il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può neppure affermarsi che questa norma venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 67

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 56 parole tolte, 70 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La moglie che non e' legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito e' interdetto.

tolto: Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie puo' stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilioaggiunto: Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore tolto: non emancipato ha il domicilio tolto: della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela. aggiunto: nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art45 · fonte del testo

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