Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1976 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 45,

primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal tribunale di Ravenna

nel procedimento civile vertente tra Cremonini Roberto e Bovina Renata,

iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal Tribunale di Roma nel

proc. civ. vertente tra Della Mea Antonio e Lo Presti Emanuela,

iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975;

3) ordinanza emessa il 14 marzo 1975 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Turnaturi Egidio e Scionti Rosa,

iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.

Visto l'atto di costituzione di Lo Presti Emanuela;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore

Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Ravenna e quello di Roma, con 3 ordinanze

emesse rispettivamente il 20 febbraio, l'8 ottobre 1974 e il 14 marzo

1975 nei procedimenti di separazione per colpa vertenti tra Roberto

Cremonini e Renata Bovina, Antonio Della Mea e Emanuela Lo Presti,

Egidio Turnaturi e Rosa Scionti, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del codice

civile che dispone che la moglie non legalmente separata ha il

domicilio del marito.

Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione riguardano in

particolare la parola "legalmente", sostenendosi che, in caso di

separazione di fatto, la disposizione denunciata rechi un

ingiustificato vantaggio al marito, proprio ai fini del giudizio di

separazione personale, poiché in base agli artt. 18, 139 e 706 del

codice di procedura civile, il marito ha la possibilità di convenire

la moglie presso il proprio domicilio, anche se questa abbia trasferito

la residenza altrove, e poiché, in ogni caso, seppure la citazione

venga notificata nel luogo di effettiva dimora, la competenza a

conoscere della causa di separazione è sempre attribuita al tribunale

nella cui circoscrizione si trova il domicilio del marito.

In questo modo verrebbero a violarsi il generale principio di

eguaglianza espresso nell'art. 3 e quello specifico di parità tra i

coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione, senza che ciò sia

giustificato da esigenze di unità familiare essendosi questa ormai

spezzata a causa della separazione di fatto, il diritto di difesa della

moglie, reso più gravoso dalla circostanza di dover stare in giudizio

presso il domicilio del marito e, secondo la motivazione dell'ordinanza

del tribunale di Ravenna, che pure nel dispositivo non richiama l'art.

25 della Costituzione, anche il principio del giudice naturale, potendo

il marito determinare il tribunale competente a conoscere della causa

di separazione, attraverso opportuni cambiamenti di domicilio.

2. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale

si è costituita Emanuela Lo Presti, rappresentata e difesa dall'avv.

Alberto Pugliese, insistendo perché l'eccezione di illegittimità

costituzionale venga dichiarata fondata. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti

e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano identiche o

analoghe questioni di legittimità costituzionale di una medesima

norma.

2. - I tribunali di Ravenna e di Roma in procedimenti di

separazione personale iniziati anteriormente all'entrata in vigore

della legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia),

denunziano la illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice

civile (sostituito dall'art. 1 della citata legge). Le censure mosse

al predetto articolo nella sua dizione originaria concernono la

disposizione per cui la moglie, se non è legalmente separata, ha il

domicilio del marito, anche quando la convivenza sia venuta meno ed uno

dei due coniugi o entrambi abbiano addirittura deciso di ricorrere al

giudice per la separazione legale.

Soprattutto in tale caso - sostengono i giudici a quibus - la norma

indicata crea un'ingiustificata disparità giuridica fra il marito e la

moglie, dovendo questa ultima, ai fini di un giudizio di separazione

personale, anche se ha trasferito altrove la propria residenza, essere

convenuta in base agli artt. 18, 139 e 706 del codice di procedura

civile, presso il domicilio del marito e attribuendosi la competenza

per il relativo giudizio al tribunale nella cui circoscrizione si trova

tale domicilio. Ciò comporta, secondo il tribunale di Ravenna, la

violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione ed anche del principio

della precostituzione del giudice naturale, potendo il marito,

attraverso cambiamenti di domicilio, predeterminare il tribunale

competente a conoscere della causa di separazione. Secondo il

tribunale di Roma, la norma viola, oltre agli artt. 3 e 29, anche

l'art. 24 della Costituzione.

3. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei

termini sopra indicati hanno rilevanza nei giudizi a quibus in quanto

nelle ordinanze è specificatamente affermato o risulta che, alle date

delle citazioni introduttive dei giudizi di separazione, le mogli

convenute effettivamente avevano la propria residenza in luoghi diversi

da quelli dei domicili dei rispettivi mariti ed anzi in tale residenza

è stata loro notificata la citazione introduttiva.

4. - La questione è fondata.

Il legislatore nella sua discrezionalità può dare rilevanza o

meno al domicilio coniugale, ai fini del rafforzamento dell'unità

familiare, stabilendo che tale centro debba essere comune al marito e

alla moglie quando perdura la loro convivenza. Si tratta di

discrezionalità legislativa sottratta, ove razionalmente esercitata,

ad ogni sindacato di legittimità costituzionale, sia nella scelta del

mezzo che nella scelta del coniuge presso il cui domicilio stabilire

quello dell'altro, ed il legislatore può ben mutare la sua

valutazione, adeguandosi al mutamento della situazione e della

coscienza sociale, così come in effetti ha operato con l'articolo 1

legge 19 maggio 1975, n. 151, ribadendo per i coniugi il principio

valido per ogni soggetto per cui ciascuno ha il proprio domicilio nel

luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei

propri interessi.

La discrezionalità in questione trasmoda però in arbitrio e

quindi in violazione del generale principio di eguaglianza e dello

specifico principio di parità dei coniugi, in quanto non era stato

dato rilievo, nella dizione originale dell'art. 45 del codice civile,

allo stato di separazione di fatto tra questi. Si prevedeva invece,

prima della sostituzione effettuata dall'art. 1 della legge n. 151 del

1975, che soltanto la separazione legale (e tale situazione per

benevola interpretazione della giurisprudenza poteva configurarsi sin

dai provvedimenti provvisori adottati dal presidente del tribunale)

faceva cessare il domicilio, presunto iuris et de iure, della moglie

presso il marito. Ma il mantenimento anche in questo caso di tale

presunzione, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula

dell'art. 45 c.c., non sembra, come giustamente rilevano le ordinanze

di rimessione, tutelare alcun interesse tale da derogare

all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico

dell'unità familiare, considerato dall'art. 29 come peculiare limite

alla parità. Ciò perché, come ha rilevato questa Corte con la

sentenza n. 46 del 1966, per la stessa circostanza della separazione di

fatto sono venuti a mancare i presupposti dell'unità, sia che questa

si consideri sotto l'aspetto materiale e fisico, essendo cessata la

convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione

domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta

l'incompatibilità tra i due, tale da rendere non più possibile la

vita in comune.

Il rilevato contrasto della dizione originaria dell'art. 45 del

codice civile nei limiti prospettati dalle ordinanze di rimessione con

gli artt. 3 e 29 della Costituzione esime da ogni ulteriore indagine in

riferimento agli artt. 24 e 25 della stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice

civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata

dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in

caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza

per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la

quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente

il domicilio del marito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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