Art. 45 c.c.
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[1]La moglie che non e' legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito e' interdetto.
[2]Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie puo' stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio.
[3]Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela. L'interdetto ha il domicilio del tutore.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
