Art. 374 c.c. — Autorizzazione del giudice tutelare
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Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
- 1)acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2)riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3)accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4)fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta';
- 5)promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 ottobre 2022
