Art. 356 c.c. — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore

[1]Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi e' soggetto alla patria potesta', puo' nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.223

[2]Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

[3]Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

223

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata accolta nell'art. 348 la modificazione proposta riguardo al primo comma dell'art. 356 del progetto, e si è poi disposto, nel quarto comma dello stesso art. 349, che la persona, scelta come tutore, deve dare affidamento di potere educare e istruire il minore secondo i principi della morale e il sentimento nazionale fascista. Non si è ritenuto, invece, conveniente spostare detto comma nell'art. 350, che tratta delle incapacità all'ufficio di tutore: e infatti, preferibile mantenere distinto il criterio direttivo dato al giudice per l'esercizio del potere discrezionale di scelta del tutore dalla norma che prevede l'incapacità all'ufficio tutelare. L'ultimo comma dell'art. 348, a protezione dei minori, cittadini di razza ariana, fissa il principio che la tutela di costoro debba essere affidata esclusivamente a persona della stessa razza. Tale principio potrà provvidamente essere applicato specialmente nel caso di minori nati da matrimonio misto, per evitare che la tutela di costoro sia affidata ai parenti del genitore defunto, che fosse di razza diversa da quella a cui il minore stesso appartiene. 181. -- Per quanto riflette la tutela affidata a enti di assistenza, è stata modificata la dizione dell'art. 362 del progetto per chiarire che la norma è riferibile non soltanto all'ente di assistenza con circoscrizione territoriale limitata al comune del domicilio del minore, ma anche a qualsiasi altro ente con circoscrizione più ampia che abbia nel comune stesso o nel mandamento organi o uffici idonei.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 180

  • Nel caso di curatore speciale, nominato per l'amministrazione dai beni donati o lasciati con testamento, è stato proposto di aggiungere alla disciplina dettata dal progetto una disposizione per richiamare l'applicazione delle norme sulla tutela, relativamente alle forme abilitative richieste per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè delle norme sulla contabilità dell'amministrazione, sulla prestazione della cauzione e sulla responsabilità del tutore. Poichè sotto il vecchio codice si discuteva sui poteri di questo curatore speciale e sull'applicabilità ad esso delle norme che regolano il funzionamento degli organi tutelari, un chiarimento in proposito è sembrato opportuno e, a tal fine, nell'art. 356 si stabilisce l'obbligo del curatore di osservare le forme prescritte negli articoli 374 e 375 per il «compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione». Con questo inciso viene anche affermato chiaramente che il curatore speciale può compiere con le debite autorizzazioni atti di disposizione. Anche il curatore speciale, come il tutore, può essere rimosso o sospeso dall'ufficio in forza dei poteri di vigilanza che la legge accorda al giudice tutelare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 182

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) che "Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art356 · fonte del testo

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