Art. 233 c.p.c. — Deferimento del giuramento decisorio

[1]Il giuramento decisorio puo' essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

[2]Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 233 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27559/2025

    15 ottobre 2025

    Il legale rappresentate di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, al quale sia stato deferito il giuramento decisorio, può essere chiamato a giurare "de veritate" soltanto se sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula, mentre, se si tratta di fatti di cui abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazione di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento non può che essere "de notitia".

    Art. 233 c.p.c. · Art. 2736 c.c. · Art. 2738 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 91 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art233 · fonte del testo

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