Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo

1971 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazio

Cornelio e Cimmaruta Thea, iscritta al n. 304 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del

13 ottobre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente innanzi al

pretore di Genova tra Cornelio Fazio e Thea Cimmaruta ed avente ad

oggetto pagamento di somma di denaro che il primo assumeva dovutagli

per prestazioni professionali da lui eseguite quale medico chirurgo in

favore del padre della convenuta, successivamente deceduto, la

Cimmaruta eccepì la prescrizione presuntiva. L'attore le deferì

giuramento decisorio ai sensi della disposizione dell'art. 2960, comma

secondo, del codice civile. E il pretore, con ordinanza 23 marzo 1971,

ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale della predetta disposizione di legge.

Ha indicato a parametri gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed ha

motivato l'ipotizzato dubbio di violazione dei precetti ivi contenuti:

a) quanto al primo, in base alla considerazione che "al coniuge

superstite ed agli eredi sarebbe riservato un trattamento deteriore

rispetto a quello previsto (dal primo comma dello stesso art. 2960) nei

confronti del debitore", atteso che quest'ultimo resta soccombente

unicamente nel caso che giuri di non aver estinto la obbligazione,

mentre il "coniuge e l'erede soccomberebbero per il solo fatto di non

aver avuto notizia dell'adempimento";

b) quanto al secondo, in base al rilievo che risulterebbe impedita,

sempre in danno del coniuge e dell'erede, la concreta possibilità di

difesa, per essere attribuito valore di piena prova, contro tali

soggetti, all'ignoranza dei medesimi circa un fatto inerente ad un

rapporto cui sono estranei.

2. - L'ordinanza indicata è stata ritualmente notificata,

comunicata e pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è

costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

L'ordinanza de qua investe questa Corte della questione di

legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2960 del

codice civile, il quale statuisce che il giuramento diretto a

contrastare la prescrizione presuntiva nei casi indicati dagli artt.

2954, 2955 e 2956 può, nei confronti del coniuge superstite e degli

eredi del debitore o dei loro rappresentanti legali, essere deferito

"per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito".

Il dubbio di legittimità costituzionale è sollevato in base al

presupposto che chi ignori se il debito sia estinto, e conseguentemente

giuri in tal senso, resti soccombente. Ciò apparirebbe in contrasto

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: con il primo, perché alle

persone che rivestono le qualità sopra indicate sarebbe

ingiustificatamente riservato un trattamento deteriore rispetto a

quello previsto per il debitore dall'art. 2960, primo comma; con il

secondo, perché l'attribuire valore di piena prova contro un soggetto

alla sua ignoranza circa un fatto concernente persona diversa si

risolverebbe in un ostacolo alla possibilità di difesa.

La questione non è fondata.

La giurisprudenza costante della Corte di cassazione e la dottrina

dominante ritengono che il secondo comma dell'art. 2960 del codice

civile, pur se formulato con una locuzione apparentemente diversa da

quella dell'art. 2142 del codice civile del 1865, non abbia carattere

innovativo e vada sostanzialmente inteso in conformità della

interpretazione divenuta pacifica sotto l'impero della previgente

legislazione, che cioè, trattandosi di giuramento de scientia, la

dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare,

bensì giuramento in senso negativo per cui la lite va decisa in senso

favorevole al giurante.

La corretta interpretazione della norma denunciata priva quindi del

loro presupposto logico i dubbi sulla legittimità costituzionale di

essa prospettati nella ordinanza di rimessione

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2960, Comma secondo, del codice civile sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 23

marzo 1971, dal pretore di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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