Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del

Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1961 dal

Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Foschini

Giuseppe e Passarella Gino e Bonadini Maria, iscritta al n. 138 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Ravenna, il 15 luglio 1961, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Cod. civile

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Com'è noto,

quell'articolo dà al creditore un solo mezzo di difesa contro gli

effetti estintivi di una prescrizione Presuntiva eventualmente decorsa

a suo danno: egli (a parte il precetto contenuto nell'art. 2959 del

Cod. civ.) può soltanto invitare la controparte a giurare che la sua

obbligazione non è estinta; di modo che, secondo il Pretore di

Ravenna, per quanto riguarda la permanenza in vita del debito, vengono

sottratti al creditore i normali mezzi di prova che il Codice

garantisce in ogni altro caso e la sorte della lite dipende

esclusivamente dalla coscienza del debitore. Ciò si tradurrebbe in una

limitazione di tutela per i creditori soggetti a prescrizioni

presuntive e urterebbe con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito, per

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate

l'11 agosto 1961.

L'atto d'intervento ricorda, innanzi tutto, come le prescrizioni

presuntive si fondino sulla considerazione che certi debiti s'adempiano

entro limiti brevi di tempo, di modo che, passati questi, si deve

presumere l'avvenuto pagamento: presunzione così forte che può essere

vinta dal solo giuramento (oltre che dall'ammissione di cui all'art.

2959 del Cod. civile).

Ciò non contrasta - secondo l'Avvocatura dello Stato - con l'art.

24 della Costituzione, che garantisce la facoltà di agire in giudizio

per la tutela dei propri diritti, ma lascia alla disciplina della legge

ordinaria le modalita relative all'esercizio di quella facoltà e in

particolare ai mezzi probatori.

Né, secondo l'Avvocatura dello Stato, c'è contrasto con l'art. 3

della Costituzione: infatti, la disposizione impugnata, riferendosi a

tutti coloro che siano titolari di diritti rientranti in determinate

categorie, li tratta egualmente, con disciplina particolare rispetto a

quella che riguarda chi sia titolare di altri diritti; perciò,

dettando norme diverse per situazioni diverse, non contrasta col

principio d'eguaglianza sancito in quell'articolo.

D'altronde non esiste nel nostro ordinamento una regola generale

per cui qualunque diritto può essere provato con ogni mezzo di prova:

l'art. 2697 del Cod. civile, richiamato dall'ordinanza di rimessione,

non arriva a tanto e il Codice è pieno di limitazioni relative all'uso

di questo o quel mezzo di prova.

Quanto poi al giuramento, che si può deferire soltanto al debitore

e della cui efficacia probatoria il giudice a quo sembra dubitare,

l'Avvocatura osserva, invece, concludendo, che esso è una prova come

un'altra: ed aggiunge che il creditore non rimane senza tutela neanche

se il giuramento gli è sfavorevole poiché può sempre dimostrarne la

falsità e chiedere il risarcimento dei danni. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del

Cod. civile, promossa sul presupposto che i titolari di certi crediti

avrebbero una tutela minore di quella dei titolari di altri crediti e

che ciò contrasterebbe cogli artt. 3 e 24 della Costituzione, non è

fondata.

L'art. 24 si riferisce alla tutela processuale dei diritti e

perciò se ne può assumere la violazione solo quando il legislatore

limitasse ingiustificatamente la difesa processuale d'un diritto da

esso stesso attribuito o riconosciuto. Invece, i crediti sottoposti a

prescrizione presuntiva sono tali che possono essere fatti valere

incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico

(soltanto) quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Il

titolare di quei crediti ha l'onere di chiederne l'adempimento entro il

termine breve indicato dalla legge e, purché lo faccia entro questo

termine, la tutela processuale del suo diritto non è diversa da quella

di cui beneficiano i titolari di crediti non soggetti a prescrizione

presuntiva.

Trascorso il termine, il creditore non potrà ottenere

l'adempimento dell'obbligazione se non quando la sussistenza di essa

risulti da un'ammissione, comunque determinata, dello stesso debitore

(ammissione ex art. 2059 del Cod. civile o giuramento a lui deferito in

virtù della norma impugnata). Questa particolare situazione, che

deriva sia dalla norma denunciata sia dall'intera disciplina della c.

d. prescrizione presuntiva, non importa propriamente una diminuzione

ingiustificata della tutela processuale del credito; ma piuttosto

influisce, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto,

sul relativo diritto, che, non esercitato entro il termine stabilito

dalla legge, perde gran parte della sua forza e può farsi valere solo

quando ciò sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore:

dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.

2. - D'altra parte, il legislatore avrebbe potuto stabilire che,

decorso quel termine, il diritto non possa più farsi valere; in tal

caso avrebbe ridotto a prescrizione ordinaria o a presunzione assoluta

d'estinzione quella che ora è una mera prescrizione presuntiva e

nessun principio costituzionale gli avrebbe impedito di farlo: non c'è

norma della Costituzione che inibisca alla legge di stabilire termini

prescrizionali diversi da diritto a diritto (negli articoli da 2947 a

2953 del Cod. civile, che contengono prescrizioni vere e proprie, il

termine è talora così breve come quello delle prescrizioni

presuntive).

Se non lo ha fatto, è proprio per dare una qualche possibilità di

esazione del credito anche decorso quel termine. Perciò si deve

escludere che abbia violato il principio d'eguaglianza riposto

nell'art. 3 della Costituzione: infatti, una norma che dà un vantaggio

al titolare di certi diritti, non può essere dichiarata illegittima

soltanto perché questo vantaggio è accordato solo entro certi limiti.

Il confronto colle obbligazioni che non sono soggette a prescrizione

presuntiva non può più farsi sul piano della legittimità

costituzionale una volta constatato che, per quelle sottoposte a

prescrizione presuntiva, particolari esigenze hanno suggerito di

ridurre col decorso del tempo il potere di imporne l'adempimento:

riduzione della quale fra l'altro il creditore non ha da lamentarsi

poiche l'avrebbe evitata se avesse esercitato tempestivamente il suo

diritto.

3. - Il legislatore ha stabilito che il decorso del termine non dia

luogo né a una presunzione relativa, superabile con qualunque mezzo di

prova, né a una presunzione assoluta. Esso si è tenuto fedele a una

soluzione intermedia ed ha riconosciuto che la presunzione possa

superarsi, ma (solo) con mezzi di prova lasciati alla coscienza e al

contegno del debitore. Evidentemente la soluzione è stata imposta

dalla necessità di dare una disciplina particolare a situazioni

particolari, cioè da motivi il cui sindacato è sottratto al giudizio

di questa Corte anche perché la loro ragionevolezza è in certo senso

provata dalla stessa vitalità dell'istituto, oramai secolare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2960 del Cod. civile, proposta con ordinanza del 15 luglio

1961, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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