Codice civile

Art. 2844 c.c. — Azioni e notificazioni

[1]Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto.

[2]La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

[3]Se non e' stata fatta elezione di domicilio o se e' morta la persona ovvero e' cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e' stata presa.

[4]Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2844 · fonte del testo

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