Codice civile

Art. 2891 c.c. — Diritto dei creditori di far vendere i beni

[1]Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purche' adempia le condizioni che seguono:

  • 1)che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
  • 2)che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
  • 3)che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
  • 4)che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

[2]L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita' della richiesta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Alla disciplina che il codice del 1865 dettava in ordine al modo di liberare gli immobili dalle ipoteche, oltre taluni emendamenti formali, sui quali ritengo inutile soffermarmi, ho apportato molteplici modifiche sostanziali. Una prima modifica concerne l'art. 2041 del codice precedente: ho soppresso la facoltà che questo dava al terzo acquirente di valersi del procedimento di purgazione anche nel caso in cui non avesse trascritto il suo titolo di acquisto anteriormente alla notificazione del precetto, purchè la trascrizione fosse seguita nei venti giorni successivi. La concessione di un termine, dalla data del pignoramento, per la trascrizione del titolo di acquisto non sarebbe apparsa in armonia con il disposto degli articoli 2858 e 2889, per i quali, coerentemente al principio sancito dall'art. 2644, la preventiva trascrizione è condizione per l'esercizio del diritto di purgazione. Una seconda modifica deriva dall'eliminazione dell'art. 2042 del codice del 1865, che non ammetteva il terzo acquirente a richiedere la purgazione dell'immobile se non avesse fatto iscrivere, a favore della massa dei creditori del venditore, ipoteca legale a garanzia del prezzo di vendita, ovvero - trattandosi d'immobile acquistato a titolo gratuito o del quale non fosse stato determinato il prezzo - a garanzia del valore dichiarato. Non era più dato esigere l'iscrizione di tale ipoteca, poichè, per il disposto dell'art. 792 del nuovo codice di procedura civile, l'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l'immobile dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per l'espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto e, qualora non siano fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notifica dell'anzidetta dichiarazione, deve, nei modi prescritti dal presidente del tribunale, depositare il prezzo medesimo. La soppressione dell'art. 2042 del codice del 1865 ha naturalmente condotto ad eliminare dall'art. 2043 (art. 2890 del testo) la menzione dell'iscrizione dell'ipoteca legale tra le indicazioni che deve contenere l'atto da notificarsi dal terzo acquirente al precedente proprietario e ai creditori iscritti. Ho del pari eliminato l'obbligo della notifica dello stato ipotecario dei beni che l'acquirente vuol liberare dalle ipoteche, posto che il citato art. 792 del nuovo codice di procedura civile stabilisce che un estratto autentico di tale stato, quando non siano fatte richieste di espropriazione, deve essere presentato dall'acquirente nella cancelleria del tribunale, insieme con il certificato del deposito del prezzo. Allo scopo di evitare frodi tra il debitore e il terzo acquirente e a tutela, pertanto, dei creditori iscritti, nell'eventualità che nessuno di questi sia in grado di fare offerta di aumento, ho invece ritenuto opportuno aggiungere (art. 2890, secondo comma) che il prezzo o il valore dichiarato dall'acquirente non può essere inferiore a quello stabilito dal codice di procedura civile come base degli incanti in caso di espropriazione. Non variato il termine entro il quale i creditori iscritti o i relativi fideiussori possono richiedere l'espropriazione dei beni, neppur sono sostanzialmente innovate le condizioni a cui è subordinata l'efficacia della richiesta (art. 2891, corrispondente all'art. 2045 del codice anteriore). Coordinando la regolamentazione dell'istituto con le norme dettate in materia dal nuovo codice di procedura civile e modificando quindi l'art. 2046 del codice del 1865, ho stabilito (art. 2893, secondo comma) che, qualora i creditori iscritti o i loro fideiussori non facciano richiesta di espropriazione nel termine e nei modi prescritti, la liberazione dei beni dalle ipoteche avviene dopo che il terzo acquirente ha depositato il prezzo e si è provveduto a norma del detto codice di procedura, e cioè dopo che il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, ha emesso il provvedimento menzionato nell'art. 794 del codice stesso. Corollario del carattere perentorio del termine che l'art. 792 del nuovo codice di procedura civile stabilisce per il deposito del prezzo offerto dal terzo acquirente è la norma dell'art. 2894 del testo, per cui, se il deposito non è eseguito nel termine, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti. Ho ritenuto poi opportuno integrare il primo comma dell'art. 2050 del codice del 1865, il quale si limitava ad esonerare il terzo acquirente, qualora l'aggiudicazione seguisse in suo favore, dal far trascrivere la sentenza di vendita: ho stabilito che il decreto col quale il giudice trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto (art. 2896). È dato così dalla stessa trascrizione di tale atto, senza necessità di più estese indagini, rilevare che sono cancellate, in conformità del disposto dell'art. 586 del nuovo codice di procedura civile, le trascrizioni di eventuali pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie da cui il bene era gravato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1177

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2891 · fonte del testo

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