L'articolo 2839 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2839 - (Formalita' per l'iscrizione dell'ipoteca).- Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. La nota deve indicare:

  • 1)il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
  • 2)il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
  • 3)il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
  • 4)l'importo della somma per la quale l'iscrizione e' presa;
  • 5)gli interessi e le annualita' che il credito produce;
  • 6)il tempo della esigibilita';
  • 7)la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826".

Testo vigente dal 6 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art14 · fonte del testo

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