Art. 279 c.c.
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[1]((In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.
[2]L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
[3]L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta')). 40
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
37La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa piu' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione".
L. 19 maggio 1975, n. 151
40La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 232, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita', nonche' alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore".
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
