Art. 281 c.c. — Divieto di legittimazione
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
a) ordina la restituzione ai tribunali di Genova, Catania, Monza e Milano degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed in epigrafe indicate; b) dispone la restituzione alla cancelleria di questa Corte degli atti relativi all'ordinanza del tribunale di Caltanissetta in data 9 gennaio 1973. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…
Art. 252 c.c. · Art. 281 c.c. · Art. 29 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. 11 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art281 · fonte del testo
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