Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/05/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 260 e 279

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1972 dal

giudice tutelare presso la pretura di Asti nel procedimento di nomina

di tutore per il minore Deremi Maurizio, iscritta al n. 404 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di nomina di tutore per il minore

Maurizio Deremi (già Olivero), dichiarato figlio di ignoti ("a seguito

di annotazione sui registri di stato civile della sentenza di

disconoscimento di paternità ottenuta da Francesco Olivero e della

cancellazione del nome della madre naturale Angela Palladino, per la

natura adulterina del rapporto di filiazione") - il giudice tutelare

presso la pretura di Asti, con ordinanza 7 ottobre 1972 - richiamata in

premessa la giurisprudenza della Corte costituzionale circa la

possibilità di sollevare questioni di legittimità anche nel corso di

procedimenti di volontaria giurisdizione - ha di ufficio prospettato il

dubbio di costituzionalità degli artt. 279 e 260 cod. civ., in

riferimento all'art. 30, comma primo, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, sussisterebbe, invero, innanzitutto,

contrasto tra l'art. 279 cod. civ. e l'art. 30 Costituzione, in quanto

la norma del codice civile prevede a carico dei genitori adulterini il

solo obbligo alimentare, laddove il precetto costituzionale indicato,

nei confronti dei "figli nati fuori dal matrimonio", postula in ogni

caso, senza distinguere secondo che siano o non riconoscibili, il più

ampio "dovere di mantenere, educare ed istruire".

D'altra parte, l'imposizione di tale "dovere" (anche) al genitore

adulterino - risolvendosi, secondo l'ordinanza, nell'attribuzione al

genitore medesimo del potere funzionale corrispondente, e, quindi,

della "patria potestà" - importerebbe l'estensione della situazione di

illegittimità - per contrasto con l'art. 30 della Costituzione citato

- anche nei riguardi dell'art. 260 cod. civ., nella parte in cui tale

norma attribuisce, invece, l'esercizio della patria potestà "soltanto

al genitore che ha riconosciuto il figlio minore".

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di cui

sopra ed aperto il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si

è in questo costituita. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza, indicata in epigrafe, del giudice tutelare presso

la pretura di Asti, sul presupposto che, riconosciuto al figlio

adulterino il diritto al mantenimento, alla educazione e alla

istruzione, al di lui genitore spetta la patria potestà, sussistendo

la quale non va provveduto alla nomina di un tutore, solleva, con

riferimento all'art. 30, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile, in quanto

limita agli alimenti il diritto del figlio adulterino.

Estende poi, sempre sul presupposto anzidetto, il dubbio di

legittimità costituzionale all'art. 260 cod. civ., in quanto al

genitore tenuto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del

figlio adulterino non riconosce l'esercizio della patria potestà.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 279

cod. civ. è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 118 di pari data, pur dichiarando non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 cod.

civ. sollevata con ordinanza del tribunale di Messina, il quale aveva

ritenuto che tale norma contrastasse con l'art. 30, primo comma, della

Costituzione in quanto limita alle tre ipotesi in essa previste il

diritto agli alimenti, ha già rilevato che "la normativa dell'art. 30,

espressa nei suoi commi maggiormente significativi ... denuncia

un'intima complementarità e coerenza" e ne ha desunto che il

costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla

educazione e alla istruzione "ai figli naturali che (non riconosciuti o

non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente,

giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la

maternità", osservando che in tal modo "si è innovato nei confronti

del sistema in quanto si è data la possibilità giuridica ai figli,

nei casi e per le ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il

mantenimento nei confronti dei genitori".

Pertanto l'art. 279 è illegittimo nella parte in cui al figlio

adulterino, nelle tre ipotesi di cui allo stesso articolo, non

riconosce il diritto al mantenimento, alla educazione e alla

istruzione.

Tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro

dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non può

non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della

famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello

inerente al rispetto della personalità (art. 30, comma terzo, e art. 2

della Costituzione).

3. - Non fondata invece appare la questione prospettata concernente

l'art. 260 del codice civile.

Di fronte al diritto al mantenimento, alla educazione e alla

istruzione, di cui sopra si è detto, sta certamente una corrispondente

situazione giuridica passiva, che, secondo il disposto dell'art. 30,

primo comma, della Costituzione, si presta ad essere qualificata

"diritto-dovere". Senonché da ciò non può assolutamente dedursi

quanto assume il giudice a quo, e cioè che al genitore adulterino, sia

pure tenuto a mantenere, educare ed istruire il figlio, spetti la

patria potestà nei confronti di questo (in guisa da escludersi, nel

caso concreto, la necessità della nomina del tutore).

Il presupposto su cui si basa l'ordinanza è palesemente erroneo.

L'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole non è

inseparabile dalla patria potestà, né la presuppone necessariamente.

Basta considerare che esso, nell'ambito della filiazione legittima,

quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, è a carico degli altri

ascendenti (art. 148 cpv. cod. civ.), e che l'obbligo predetto non

viene certamente meno nella ipotesi di decadenza del genitore legittimo

o naturale dalla patria potestà a norma dell'art. 330 e dell'art. 260,

comma secondo, del codice civile

Il vero è che la patria potestà del genitore nei confronti del

figlio naturale non riconosciuto non può sorgere se non per effetto

(art. 277 cod. civ.) della dichiarazione di paternità o maternità

naturale, in dipendenza dell'esercizio dell'azione rispettivamente

prevista dagli artt. 269 e 272 cod. civ., la quale, come già rilevato

nella predetta decisione di questa Corte, è ben diversa, per

presupposti ed oggetto, dall'azione di cui all'art. 279, anche se

questa, in dipendenza della parziale dichiarazione di illegittimità

costituzionale risultante da questa stessa pronuncia, può essere

diretta al soddisfacimento del diritto al mantenimento, alla educazione

e alla istruzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice

civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni

altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione

giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre

ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli

alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 30,

primo comma, della Costituzione, con ordinanza 7 ottobre 1972 del

giudice tutelare presso la pretura di Asti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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