Codice civile

Art. 279 c.c.

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Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa piu' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere gli alimenti:

  • 1)se la paternita' o la maternita' risulta indirettamente da sentenza civile o penale;
  • 2)se la paternita' o la maternita' dipende da un matrimonio dichiarato nullo;
  • 3)se la paternita' o la maternita' risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 16 maggio 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1974

    Ha colpito questo articolo
    8 maggio 1974

    Dall'intima complementarietà e coerenza che si riscontra nella normativa dell'art. 30 Cost. - espressa nei suoi commi maggiormente significativi - si desume che il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giuridicamente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità. Pertanto l'art. 279 cod. civ. è illegittimo nella parte in cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi dello stesso articolo, non riconosce, in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla istruzione ed educazione. Al tempo stesso, tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non può non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalità (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). Cfr.: sent. n. 118 del 1973.

    Art. 279 c.c. · Art. 260 c.c. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1974

    Questione infondata
    8 maggio 1974

    Non è fondata, in relazione all'art. 30 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, in rapporto all'art. 278 dello stesso codice, esclude che possano svolgersi, al fine di ottenere gli alimenti, indagini sulla paternità al di fuori dei casi espressamente indicati dalla norma. Dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'articolo 30 della Costituzione non discende immediatamente e direttamente la possibilità giuridica per il figlio adulterino per il quale non ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternità, sia pure all'effetto di ottenere dal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30 della Costituzione, non sembra che il dovere diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in maniera illimitata e indiscriminata. Il relativo diritto non è attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioè come effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si è voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità. In tal modo, si è innovato nei confronti del sistema in quanto si è data la possibilità giuridica ai figli, nei casi e per l'ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si è andati oltre. Il primo comma dell'art. 30 della Costituzione non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del diritto al mantenimento dei figli naturali: ciò per altro risulta comprovato coordinando il detto primo comma con quanto disposto dal successivo quarto comma dello stesso articolo.

    Art. 278 c.c. · Art. 30 cost. · Art. 279 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 279, che riguarda l'azione spettante al figlio naturale per ottenere gli alimenti, a proposito della dichiarazione scritta del genitore, è stata usata una formulazione in tutto conforme a quella usata per la dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269, n. 2), eliminandosi così una diversità di dizione, che non aveva alcuna giustificazione. Della legittimazione dei figli naturali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 152

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art279 · fonte del testo

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