Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e 279

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1971

dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Catalano

Elvira e Bartolone Loris, iscritta al n. 228 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del

14 luglio 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Bartolone Loris;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Messina, chiamato a pronunciarsi sulla domanda

proposta da Elvira Catalano, madre esercente la patria potestà sul

figlio naturale Vincenzo Giancarlo Catalano, da lei riconosciuto, nei

confronti di Loris Bartolone e diretta ad ottenere la condanna del

convenuto, che secondo l'assunto dell'attrice sarebbe il padre del

minore, alla corresponsione in favore del figlio del mantenimento o,

quanto meno, degli alimenti, con ordinanza del 15 febbraio 1971, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e

279 del codice civile, in riferimento all'art. 30 della Costituzione.

Preliminarmente rilevava che la pretesa dell'attrice, fondata sulla

norma dell'art. 279 nella parte in cui dispone che il figlio naturale

ha diritto a che il genitore dal quale non può essere riconosciuto,

gli corrisponda gli alimenti, trova ostacolo nell'altra parte dello

stesso articolo che limita l'esperibilità dell'azione alimentare alle

tre ipotesi di paternità ivi previste, e nel disposto dell'art. 278

che esclude le indagini sulla paternità nei casi in cui il

riconoscimento è vietato.

Tali norme, però, sarebbero in contrasto con l'art. 30 della

Costituzione.

Anzitutto, andrebbe contro l'art. 30, primo comma, la richiamata

disciplina in quanto attribuisce a talune categorie di figli un ridotto

diritto alimentare e, mediante una casistica restrittiva, esclude

alcuni di essi da questo beneficio.

In secondo luogo, l'illegittimità costituzionale sarebbe

particolarmente evidente nella parte in cui, in quelle norme, è posto

il criterio di individuazione dei figli non riconoscibili, a cui è

accordata la facoltà di agire per ottenere l'assegno alimentare. Il

divieto di indagini sulla filiazione, secondo il tribunale, non è

assoluto, ma colpisce solo il figlio che voglia far valere il fatto

della filiazione anche al solo scopo di ottenere la corresponsione

degli alimenti, e le dette indagini invece restano consentite "per

quanto influisce sui rapporti fra altri soggetti". Si ha per ciò che

"il figlio, cui la legge preclude una prova diretta, può

avvantaggiarsi della circostanza occasionale che altri abbia avuto

interesse a provare il rapporto di filiazione che lo riguarda".

In tal modo non si realizza la più intensa tutela voluta dalla

Costituzione a vantaggio di dati soggetti.

In terzo luogo, secondo il giudice a quo, la disciplina relativa in

esame non trova una giustificazione nel quadro della riserva di legge

dell'art. 30, comma quarto. Tale riserva "siccome riguardante solo i

limiti dell'accertamento della paternità, pare attenere alle

peculiarità della prova di questa in rapporto alle specifiche esigenze

di certezza". E l'art. 278 crea un limite che non riflette esigenze di

certezza. La limitazione posta da questa norma attiene, invece,

soltanto alla qualificazione incestuosa o adulterina tanto della

paternità che della maternità, e come tale è esclusa dall'art. 30,

comma primo, che sancisce l'obbligo del mantenimento anche dei figli

nati fuori del matrimonio con una formulazione ampia che esclude ogni

discriminazione tra le diverse categorie di figli.

Infine, per il tribunale, con la dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle norme relative al reato di adulterio, sarebbero

venute meno, in gran parte, le ragioni che tradizionalmente hanno

determinato la gravosa normativa che regola la condizione dei figli

adulterini.

2. - Davanti a questa Corte si è costituito il Bartolone, a mezzo

degli avvocati Luigi Autru Ryolo e Nicola Fulci.

Premesso che nel prospettare la questione il tribunale aveva

ipotizzato una disparità di trattamento tra figli adulterini a seconda

che si trovino o meno nelle condizioni di cui all'articolo 279 n. 1 del

codice civile, e rilevata una illogicità nel sistema che interdice al

figlio adulterino un diretto accertamento consentito, invece,

indirettamente ad altri soggetti, riteneva che il giudice a quo fosse

incorso in un evidente errore logico-giuridico: le ipotesi richiamate

dall'art. 279 n. 1 del codice civile, infatti, non attengono a

possibilità di riconoscimento di figli adulterini o di accertamento di

paternità naturali, "ma rappresentano casi in cui la filiazione

adulterina rileva per effetto di altri rapporti giuridici", e non

riflettono, in sostanza, "la istituzionalizzazione di alcun diritto

soggettivo del figlio naturale, ma la mera obiettivizzazione dei limiti

al divieto di indagine sulla filiazione adulterina, in relazione alla

tutela concessa ad altri interessi".

La scelta operata dal legislatore ordinario appare, poi, congrua e

razionale in quanto assicura l'esercizio del diritto del figlio

naturale agli alimenti ogni volta che venga meno la ragione pratica

della tutela dell'interesse sostanziale (segreto) per il quale è posta

la limitazione.

Osservava, quindi, la parte privata che il giudice di merito

sarebbe incorso in errore laddove ha interpretato la riserva

legislativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 30 della

Costituzione, come inerente ai limiti dell'"accertamento" della

paternità, mentre il testo normativo parla di "ricerca", che è

attività processuale ben diversa.

Né la diversa interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 30

prospettata, si porrebbe in contrasto con il primo comma dello stesso

articolo, posto che quest'ultima disposizione contiene la norma

generale, mentre l'ultimo comma quella particolare che delimita il

campo di applicazione della prima.

D'altra parte il venir meno dell'aspetto penale dell'adulterio, non

implicando la esclusione della illiceità di esso sotto altri profili,

non può portare nessuna ragione per l'illegittimità costituzionale

della norma.

Infine, la parte costituita, passava all'esame delle ragioni

addotte dall'attrice nel giudizio di merito, e tra l'altro osservava

che non vi sarebbe alcuna irragionevolezza nel fatto che l'art. 279 n.

1 si riferisce a situazioni in cui la filiazione risulti indirettamente

da sentenza civile o penale, perché questo accertamento, per così

dire "accidentale", ha per oggetto rapporti di altra natura e comporta,

solo "accidentalmente", l'accerta mento della filiazione naturale.

Osservava, inoltre, che l'art. 30 deve essere interpretato nel suo

complesso, nel senso che con l'ultimo comma si è operato un "rinvio

confirmatorio o recettizio" delle norme esistenti in tema di

limitazioni alla ricerca della paternità.

E concludeva per la non fondatezza della questione.

3. - Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

spiegato intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la

questione sarebbe, del pari, non fondata: è impugnata la norma

risultante dal combinato disposto degli artt. 278 e 252 del codice

civile, per il quale non sono ammesse, salvo le eccezioni stabilite

all'art. 279, le indagini sulla paternità di figli adulterini, e la

norma si inquadra perfettamente nella previsione dell'ultimo comma

dell'art. 30 della Costituzione.

Tale disposizione non va interpretata, come vorrebbe il giudice a

quo, nel senso che legittima soltanto norme ordinarie regolanti la

peculiarità della prova della paternità in rapporto a specifiche

esigenze di certezza: essa, infatti, usa il termine di limite senza

specificare che debba trattarsi di limite probatorio e nel concetto

generico di limite deve farsi rientrare ogni specie di circostanze,

relative all'esercizio dell'azione, e tale interpretazione trova

inoltre la sua ripetuta smentita nelle sentenze di questa Corte che

hanno escluso la contrarietà all'art. 30 del secondo comma dell'art.

274 e dell'art. 271 del codice civile.

La prima, se non l'unica, ragione, poi, che può giustificare alcun

limite all'esperimento dell'azione di ricerca della paternità, è data

dalla tutela dei diritti (dei membri) della famiglia legittima

riconosciuti e garantiti dall'art. 29 della Costituzione.

Orbene, tale esigenza nei confronti dei (pretesi) figli adulterini

ha indotto il legislatore a consentire le indagini giudiziali sulla

paternità solo nelle ipotesi in cui esistano prove documentali

particolarmente concludenti, ed allora la limitazione risulta

chiaramente compresa nell'ambito del potere discrezionale riservato dal

costituente al legislatore ordinario.

Né l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate può -

secondo l'Avvocatura dello Stato - farsi derivare dalla considerazione

della casistica eccessivamente restrittiva contenuta nell'art. 279 del

codice civile.

Estendere i casi di ricerca della paternità rientra

nell'iniziativa del legislatore ordinario.

E la normativa in atto vigente, come si è detto sopra, trova la

sua ragione nella particolare esigenza di tutela della famiglia

legittima.

4. - All'udienza del 23 gennaio 1974 il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Azzariti ha insistito nelle precedenti difese e

richieste. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e

279 del codice civile, in riferimento all'art. 30 della Costituzione.

Pur facendo qualche accenno anche diretto all'obbligo e al diritto

di mantenimento e di educazione, chiede in sostanza alla Corte di voler

dire se contrasti o non con quella disposizione costituzionale la

disciplina legislativa in forza della quale al figlio che si trovi nei

casi indicati nella prima parte dell'art. 279 ed in particolare sia

figlio adulterino e qualora non ricorra una delle tre ipotesi di cui

alla seconda parte dello stesso articolo, non è consentito di agire

per ottenere gli alimenti nei confronti del preteso padre, coniugato

con donna diversa dalla madre, e di provarne la paternità.

2. - Tale essendo la questione, appare non pregiudiziale la

risoluzione di essa sul punto relativo all'art. 278. Questa norma, che

nella sua prima parte non ammette le indagini sulla paternità (e sulla

maternità) nei casi in cui il riconoscimento è vietato, è posta a

chiusura della disciplina relativa al reclamo della paternità (e della

maternità) naturale; ed in modo evidente, non è direttamente

applicabile alla specie, perché nel processo a quo non è chiesta la

dichiarazione giudiziale della paternità, e non lo è neppure

indirettamente, perché il divieto di provare la paternità (al fine di

ottenere gli alimenti) si contiene, sia pure in modo implicito,

nell'art. 279 che è del pari oggetto della denuncia in esame.

Resta, quindi, da accertare se sia conforme o meno all'art. 30

della Costituzione, e sotto il profilo già indicato, l'art. 279.

3. - Ad avviso del giudice a quo sussisterebbe il denunciato

contrasto perché il primo comma dell'art. 30 sancisce l'obbligo dei

genitori di mantenere i figli nati anche fuori del matrimonio "senza

limiti di sorta" e "con una formulazione ampia, che esclude ogni

discriminazione fra le diverse categorie di figli"; perché il divieto

di provare la paternità nei casi e fuori delle ipotesi di cui all'art.

279 non è legittimato nel quadro della riserva legislativa prevista

nel quarto comma dell'art. 30, e perché codesta disciplina, relativa

all'obbligazione di mantenimento, potrebbe valere anche per quella

alimentare.

Pur convenendo circa l'ultimo punto, che agli alimenti di cui si

occupa l'art. 279, per estensione e per quanto consentito, sia

applicabile la normativa vigente in tema di condizioni di

ammissibilità e di esercizio dell'azione di mantenimento, la Corte

ritiene che, dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'art.

30 della Costituzione, non discenda immediatamente e direttamente la

possibilità giuridica per il figlio adulterino per il quale non

ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279,

di provare la paternità, sia pure, all'effetto di ottenere dal preteso

padre il mantenimento o al meno gli alimenti.

All'accoglimento delle tesi interpretative del primo comma

dell'art. 30, secondo le quali dalla relativa disposizione, tra

l'altro, lo stesso art. 279 sarebbe stato, sul punto, abrogato, o

almeno sarebbero stati superati i limiti alla ricerca della paternità

nel processo promosso allo scopo di ottenere il mantenimento, sono di

ostacolo vari dati e considerazioni.

Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30, non

sembra che il dovere-diritto dei genitori di mantenere (istruire ed

educare) i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in

maniera illimitata ed indiscriminata. Il relativo diritto non è

attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto

concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioè come

effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione

dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio.

Dal Costituente si è voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli

naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la

legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini

provare la paternità o la maternità. In tal modo, si è innovato nei

confronti del sistema in quanto si è data la possibilità giuridica ai

figli, nei casi e per le ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il

mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si è andati oltre.

Sostenere che con l'entrata in vigore della Costituzione ed in

forza del disposto dell'art. 30, comma primo, siano state abrogate o

siano divenute illegittime, sia pure al limitato effetto della

spettanza del più volte indicato diritto al mantenimento, le norme che

comunque limitano o precludono l'accertamento e la dichiarazione

giudiziale della paternità o della maternità naturale, non è

d'altronde consentito solo che si tenga presente la funzione che nel

rapporto giuridico di mantenimento ha l'individuazione dei soggetti.

Riguardato tale rapporto dal punto di vista dei genitori, quali

soggetti tenuti al mantenimento, per l'imputazione sia del fatto che

dell'effetto necessita che siano determinati i genitori (di un dato

figlio). Di tale esigenza, invero, il Costituente non può non aver

avuto sicura consapevolezza. Ed allora, almeno, non è pensabile che

esso abbia voluto far sorgere il diritto prima ancora che con il

riconoscimento o con la legittimazione, ovvero con un accertamento

giudiziale, siano determinati e cioè individuati i genitori.

Il primo comma dell'art. 30, per ciò, non ricollega direttamente

ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del detto

diritto ai figli naturali.

Codesta interpretazione, poi, si armonizza con il disposto del

quarto comma dello stesso art. 30. Questo non si presta ad essere

inteso nel senso che la riserva legislativa attinente ai limiti alla

ricerca della paternità valga per le azioni di stato e per quelle

relative alla costituzione o all'accertamento di situazioni giuridiche

soggettive diverse dal diritto al mantenimento, ma va interpretato nel

senso più ampio e onnicomprensivo. Fermo restando per altro che quel

comma non dovrebbe escludere la possibilità che il legislatore, senza

annullare o snaturare l'istituto, detti nuove norme che regolino la

ricerca della paternità e ne deifiniscano i limiti.

Ed infine non dovrebbe costituire oggetto di dubbio che la

normativa dell'art. 30, espressa nei suoi commi maggiormente

significativi, come si collega variamente ed inscindibilmente al

precedente art. 29, così denuncia un'intima complementarità e

coerenza. Le sue articolazioni, da interpretarsi le une per mezzo delle

altre, conducono pertanto ad escludere, da un lato, che là ove si

parla di doveri-diritti dei genitori nei confronti dei figli, si sia

andati oltre i confini segnati in altra parte dello stesso articolo; e

dall'altro, e per ciò solo, che si siano voluti modificare o rendere

incompatibili per quanto necessario le norme ed i limiti per la ricerca

della paternità.

Tutto ciò porta a ritenere che, a proposito dell'azione per

ottenere gli alimenti ex art. 279 (per il collegamento che nel sistema

essa ha con quella di mantenimento), l'art. 30, comma primo, non ha

abrogato il divieto dell'art. 279 per cui si contende nel giudizio a

quo, o disposto in modo tale che di codesto divieto si debba dichiarare

l'illegittimità costituzionale.

La normativa in atto vigente, quindi, consente che, pur trovantesi

nei casi indicati nella prima parte dell'art. 279, il figlio naturale

solo nelle tre ipotesi di cui alla seconda parte dello stesso articolo,

possa agire per ottenere gli alimenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice civile sollevata

in riferimento all'art. 30 della Costituzione dal tribunale di Messina,

con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 279 del codice civile in riferimento all'art. 30 della

Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari