Art. 279 c.c.
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Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa piu' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere gli alimenti:
- 1)se la paternita' o la maternita' risulta indirettamente da sentenza civile o penale;
- 2)se la paternita' o la maternita' dipende da un matrimonio dichiarato nullo;
- 3)se la paternita' o la maternita' risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori. 37
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
37La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa piu' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione".
Testo in vigore dal 16 maggio 1974 al 20 settembre 1975
