Codice civile

Art. 2778 c.c.

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((Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

  • 1)i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;
  • 2)i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
  • 3)i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;
  • 4)i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;
  • 5)i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;
  • 6)i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
  • 7)i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;
  • 8)i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
  • 9)i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766;
  • 10)i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
  • 11)i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
  • 12)i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;
  • 13)i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;
  • 14)i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;
  • 15)i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;
  • 16)i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
  • 17)i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;
  • 18)i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;
  • 19)i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;
  • 20)i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752)).

Testo in vigore dal 14 settembre 1975 al 1 gennaio 1994

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 7/1988

    Parametro
    19 gennaio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988. Il Presidente: SA…

    Art. 2748 c.c. · Art. 2755 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La graduazione dei privilegi, alla quale il codice del 1865 dedicava poche e non organiche disposizioni, comprese nella parte relativa ai privilegi mobiliari (articoli 1959 e 1960), trova nel nuovo codice una regolamentazione più precisa e completa. Il maggior grado di preminenza, come nel codice del 1865, è assegnato al privilegio delle spese di giustizia, con l'aggiunta che la preminenza ha luogo anche in confronto di quei privilegi per i quali le leggi speciali si limitano a dichiarare, genericamente, che essi sono preferiti ad ogni altro credito (art. 2777). Relativamente facile si presentava la determinazione dell'ordine dei privilegi sugli immobili, dato il loro esiguo numero: a ciò provvede l'art. 2780. A gravi perplessità invece dava luogo la graduazione dei privilegi mobiliari, sia per la loro molteplicità, sia per la difficoltà di una razionale determinazione del favore della causa nei loro reciproci rapporti, sia infine per la necessità di assegnare un grado anche ai privilegi richiamati nel codice, quando la loro posizione non era chiaramente stabilita dalle leggi speciali. I criteri che ho seguito in proposito sono i seguenti: a) ho collocato in una posizione di particolare preminenza quei crediti che ridondano, indirettamente, a beneficio di tutti i creditori (spese di conservazione o miglioramento della cosa, somministrazioni o prestazioni destinate all'aumento della produzione agricola); b) ho mantenuto l'alto grado di preferenza che il codice del 1865 attribuiva ai crediti per tributi muniti di privilegio speciale; c) immediatamente dopo ho collocato quei crediti derivanti da prestazioni che pongono la cosa in potere del creditore o in una situazione nella quale egli la possa facilmente apprendere (crediti del mandatario, del vettore, del depositario, ecc.); d) ho mantenuto inalterato, per quanto era possibile, ai privilegi introdotti da leggi speciali e richiamati nel codice il grado di prelazione loro assegnato dalle leggi medesime, quando questo non dava luogo a dubbio; e) ho collocato i privilegi generali dopo tutti i privilegi speciali, in considerazione della particolare relazione che questi ultimi determinano tra il creditore e la cosa soggetta al privilegio, nonchè in considerazione della maggiore garanzia che il credito munito di privilegio generale trova nell'ampiezza del diritto e nella conseguente facilità di soddisfacimento. Dopo avere applicato tali criteri nell'art. 2778, ho contemplato in separata disposizione (art. 2779) il caso di concorso di privilegi mobiliari con le ipoteche sugli autoveicoli, previste nel successivo art. 2810. Il principio di ragione accolto nel primo comma dell'art. 2782, secondo il quale i crediti egualmente privilegiati concorrono per contributo, è applicato, nel secondo comma dello stesso articolo, anche al caso di concorso di più privilegi, riguardo ai quali le leggi speciali che li introducono dichiarano, con identica formula generica, che essi hanno la preferenza sopra ogni altro credito. È sembrato infatti che, in mancanza di un criterio atto a stabilire, secondo la legge, quale di essi dovesse essere preferito agli altri, fosse da usare a tutti eguale trattamento nei reciproci rapporti. Una particolare illustrazione meritano gli articoli 2781 e 2783. Il primo di tali articoli regola il concorso tra crediti privilegiati e credito assistito da pegno, nei casi in cui la legge, derogando al disposto dell'art. 2748, primo comma, assegna ad uno dei detti crediti privilegiati un grado di prelazione superiore a quello del credito garantito da pegno, mentre l'altro credito privilegiato, che nell'ordine dei privilegi è anteriore al primo, dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno. La situazione non può che essere ispirata a un criterio di mera opportunità, perchè il conflitto non potrebbe risolversi senza il sacrificio di uno dei crediti e senza una deroga ai principi. Tra i vari criteri che si potevano in astratto seguire ho ritenuto preferibile adottare, nell'art. 2781, quello di dare in ogni caso al credito munito di un privilegio preferito al pegno anche la preferenza sul credito munito di privilegio che, per l'ordine stabilito nell'art. 2778, gli si sarebbe dovuto anteporre. L'art. 2783, infine, ha per iscopo di colmare una lacuna che si verifica non di rado per la incompletezza di alcune leggi speciali, che, nell'introdurre un privilegio, si astengono dallo stabilirne il grado e non forniscono un criterio per poterlo determinare. La disposizione, se talvolta può non corrispondere al pensiero del compilatore della legge speciale, stabilisce però una norma sicura per risolvere una difficoltà che altrimenti sarebbe insolubile. DEL PEGNO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1133

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. 73 parole tolte, 158 parole aggiunte in 21 capoversi.

Salvo quanto e' disposto dall'articolo tolto: precedente aggiunto: 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per tolto: il tributo fondiario, indicati dall'art. aggiunto: contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;

aggiunto: 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

tolto: 2aggiunto: 3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 2766;

tolto: 3aggiunto: 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

tolto: 4aggiunto: 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;

aggiunto: 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione e di raccoltatolto: , indicati dall'art. aggiunto: indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccoltatolto: ;aggiunto: , seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

tolto: 5aggiunto: 7) i crediti per aggiunto: i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per tolto: l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'art. 2759 aggiunto: le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

aggiunto: 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;

tolto: 6aggiunto: 9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 2766;

tolto: 7aggiunto: 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine tolto: stabilito aggiunto: stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

tolto: 8aggiunto: 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

tolto: 9aggiunto: 12) i crediti dell'albergatore, indicati tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2760;

tolto: 10aggiunto: 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2761;

tolto: 11aggiunto: 14) i crediti del venditore di macchinetolto: , o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2762;

tolto: 12aggiunto: 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2763;

tolto: 13aggiunto: 16) i crediti del locatore e i crediti aggiunto: del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765tolto: . Concorrendo le due categorie di crediti, e' preferito quello del locatore;

tolto: 14aggiunto: 17) i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazionitolto: , retribuzioni, provvigioni, indennita' e aggiunto: ed alimenti, nell'ordine indicato tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2751;

tolto: 15aggiunto: 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 2752;

aggiunto: 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;

tolto: 16aggiunto: 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal tolto: terzo comma dell'art. 2752; i contributi di assicurazione e gli altri crediti accessori, indicati dagli articoli 2753 e 2754 aggiunto: quarto comma dell'articolo 2752.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2778 · fonte del testo

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