Art. 216 c.g.c. — Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario

[1]1. Nel caso in cui l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilita' del debitore e la proficuita' dell'esecuzione, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 214, comma 7, a richiesta dell'amministrazione o ente esecutante puo' fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attivita' esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.

[2]2. L'amministrazione o ente che esercita l'azione tiene informato il pubblico ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.

[3]3. Il credito erariale e' assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art216 · fonte del testo

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