Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, possono consentire che i contratti di mutuo prevedano la delega irrevocabilmente conferita dal mutuatario al proprio datore di lavoro, con il consenso di questi, a corrispondere i ratei di mutuo o le quote di retribuzione previsti dall'articolo 2, mediante trattenuta diretta sugli emolumenti mensili spettanti. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, le somme trattenute sono versate a cura del datore di lavoro, entro dieci giorni, direttamente agli enti mutuanti secondo le modalita' dagli stessi stabilite. Il rilascio della delega non libera il mutuatario, ma l'ente mutuante ha l'obbligo di escutere preventivamente il datore di lavoro. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il credito dell'ente mutuante ha privilegio speciale nel grado previsto dal n. 8) dell'articolo 2778 del codice civile.

Testo vigente dal 24 dicembre 1986

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-18;891~art6 · fonte del testo

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