Corte costituzionale

Sentenza n. 1/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/01/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis,

numero 3, e 2777, lettera b), del codice civile, promosso con

ordinanza emessa il 3 agosto 1998 dal Tribunale di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra Belluzzo s.r.l. e H.B. s.r.l., in

liquidazione e in concordato preventivo, iscritta al n. 872 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 3 agosto

1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero 3,

del codice civile (e, per quanto occorra, dell'art. 2777, lettera b),

cod. civ.) "nella parte in cui prevede che hanno privilegio sui

mobili i crediti riguardanti le provvigioni derivanti dal rapporto di

agenzia e non i crediti per provvigioni dovute all'agente".

2. - Premette il rimettente, quanto alla rilevanza della

questione, che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione,

proposta da una società a responsabilità limitata, di una sentenza

del pretore di Vicenza che ha negato la natura privilegiata del

credito per provvigioni vantato da detta società sull'assunto che il

privilegio non possa essere riconosciuto allorché l'agente creditore

sia una società di capitali.

Il rimettente osserva che è consolidata, nella giurisprudenza di

legittimità, un'interpretazione dell'art. 2751-bis numero 3, cod.

civ. secondo la quale il privilegio generale sui mobili, da cui sono

assistiti i crediti per provvigioni e indennità derivanti dal

rapporto di agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto

che l'agente sia una persona fisica o una società, atteso che la

norma, a differenza delle altre contenute nel medesimo articolo, non

fa riferimento ai soggetti titolari del credito, ma solo al rapporto

da cui il credito stesso deriva.

Alla stregua di tale interpretazione, assunta come diritto

vivente, l'appello andrebbe dunque accolto.

3. - Ritiene peraltro il rimettente che la norma, così

interpretata, apprestando la medesima tutela a crediti tra loro

disomogenei quanto alla causa, violerebbe il principio di eguaglianza

di cui all'art. 3 Cost., tanto più che tutti i crediti di cui

all'art. 2751-bis cod. civ. sono collocati dall'art. 2777 cod. civ.,

nell'ordine dei privilegi, prima di ogni altro credito e dopo

soltanto quelli per spese di giustizia; e che, in particolare,

l'art. 2777, lettera b), cod. civ. (recte: art. 2777, secondo comma,

lettera b), cod. civ.) pone sullo stesso piano i privilegi di cui ai

numeri 2 e 3 dell'art. 2751-bis cod. civ.

Osserva, in particolare, il giudice a quo che l'art. 2751-bis

cod. civ. - secondo l'opinione più diffusa in dottrina e

giurisprudenza - ha la funzione di "attuare nella fase di

realizzazione dei crediti il principio costituzionale della tutela

del lavoro in tutte le forme ed applicazioni mediante l'attribuzione

di un privilegio di grado eminente non solo ai crediti di lavoro

subordinato, ma a tutti i crediti che, derivando da prestazioni di

attività lavorative, hanno in comune la funzione di procurare al

lavoratore i mezzi di sostentamento per sé e per la sua famiglia".

Ed invero, i crediti considerati dall'art. 2751-bis cod. civ. - ad

eccezione appunto di quelli derivanti dal rapporto di agenzia - sono

tutti riferiti a prestazioni di lavoro, subordinato o autonomo,

eseguite personalmente dal titolare del diritto. Tanto è vero che la

giurisprudenza della Corte di cassazione non riconosce il privilegio

del prestatore d'opera intellettuale al credito per retribuzione

delle società di revisione contabile, sull'assunto che la norma

(art. 2751-bis numero 2), facendo riferimento esclusivo alla

retribuzione del professionista (o prestatore d'opera intellettuale)

individuale, non è estensibile alle società che svolgono attività

identiche alle professioni intellettuali, in considerazione della

confusione, che si verifica nell'ambito societario, tra la

remunerazione del capitale e la retribuzione di attività lavorative.

Rileva ancora il rimettente che il privilegio di cui

all'art. 2751-bis è sì attribuito anche a crediti derivanti da

attività svolte in forma associata (numeri 5 e 5-bis), ma solo

quando si tratti di società aventi scopo mutualistico (cooperative

di produzione e lavoro e di trasformazione di prodotti agricoli) o in

cui "la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga

in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo

produttivo e (a condizione) che nell'impresa il lavoro abbia funzione

preminente sul capitale", secondo la previsione dell'art. 3 della

legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato). E ciò

sulla premessa che i crediti che derivano, per le cooperative o le

imprese artigiane, dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di

servizi rappresentano il corrispettivo di un'attività lavorativa.

La Corte di cassazione è, del resto, costante nell'affermare che

il privilegio di cui all'art. 2751-bis numero 5, cod. civ. è volto a

tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro, in quanto

integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori

artigiani o da enti cooperativi di produzione, e che i requisiti

essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa

al privilegio di cui alla norma richiamata sono correlati, per un

verso, alla effettività e "pertinenza" professionale del lavoro dei

soci e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi

rispetto a quello dei non soci.

Lo stesso giudice di legittimità, con riferimento al privilegio

di cui all'art. 2751-bis numero 3, cod. civ., ha invece affermato

(nella sentenza n. 10241 del 1992) che il comune denominatore di

tutte le ipotesi di cui all'art. 2751-bis - tale da giustificare il

riconoscimento del privilegio anche a vantaggio dell'agente-società

di capitali - sarebbe rappresentato dallo svolgimento di determinate

attività caratterizzate non da prestazioni isolate o accidentali di

opere o di servizi in genere, "bensì da una situazione di

prestazione continuativa", ossia dalla professionalità

dell'attività svolta.

Osserva tuttavia il rimettente che la professionalità non sembra

essere elemento comune a tutte le categorie di crediti considerate

dalla norma in esame, come risulterebbe in particolare evidente dal

numero 2, che considera distintamente "i professionisti" (e cioè i

prestatori d'opera intellettuale che si caratterizzano per il

requisito della professionalità) e "ogni altro prestatore d'opera"

(ivi compresi, dunque, i prestatori d'opera intellettuale privi del

suddetto carattere). Mentre, di contro, non tutti i crediti derivanti

da attività svolte con carattere di professionalità (come sono, in

generale, tutte le attività imprenditoriali) sono assistiti dal

suddetto privilegio.

Resterebbe pertanto confermato - ad avviso del giudice a quo -

che l'art. 2751-bis cod. civ. costituisce la sedes materiae dei

privilegi attribuiti ai crediti aventi per oggetto corrispettivi di

prestazioni di lavoro eseguite personalmente dal creditore, come

emergerebbe del resto con chiarezza anche dai lavori preparatori

della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e

alla legge 30 aprile 1969 n. 153 in materia di privilegi), che ha

introdotto nel codice detta norma.

Tutto ciò premesso, il rimettente ritiene che l'art. 2751-bis

numero 3, cod. civ., come interpretato dal giudice di legittimità,

sia in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto, da un

lato, offrirebbe uguale tutela a crediti disomogenei quanto alla

causa e, dall'altro, determinerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento tra gli imprenditori che esercitano attività di agenzia,

i quali godono del privilegio, e tutti gli altri imprenditori, i cui

crediti non sono assistiti da uguale causa di prelazione. Considerato in diritto Il Tribunale di Vicenza, chiamato a decidere sulla collocazione

di un credito, vantato da una società a responsabilità limitata a

titolo di provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero 3, del codice

civile (e, per quanto occorra, dell'art. 2777, lettera b), cod. civ.,

recte: art. 2777, secondo comma, lettera b), cod. civ.) nella parte

in cui dette norme attribuiscono natura privilegiata ai crediti per

provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennità

dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente

dalla qualità rivestita dal soggetto creditore.

In particolare, secondo il Tribunale rimettente, il

riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis numero 3, cod.

civ. anche alle società di capitali che svolgono attività di

agenzia si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto

il profilo della irragionevolezza della inclusione - in una norma la

cui ratio deve individuarsi nella tutela, in sede esecutiva, del

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni - di un privilegio a

favore di soggetti, quali appunto le società di capitali,

caratterizzati dall'esercizio collettivo dell'impresa. Mentre, sotto

altro profilo, la norma, come sopra interpretata, verrebbe a creare

una illegittima disparità di trattamento tra l'agente che opera

sotto forma di società di capitali i cui crediti sarebbero garantiti

da privilegio e gli imprenditori che svolgono altre attività ed i

cui crediti sarebbero privi di analoga tutela.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. - La premessa interpretativa da cui il rimettente muove, pur

affermandone la incostituzionalità, è quella - conforme alla

giurisprudenza di legittimità - secondo la quale il privilegio

previsto dalla norma denunciata assisterebbe i crediti per

provvigioni e indennità, comunque derivanti dal rapporto di agenzia,

senza dover distinguere, sotto il profilo soggettivo, se l'agente sia

una persona fisica o una società.

Tale tesi si fonda essenzialmente sul tenore letterale della

norma che - diversamente dalle altre contenute nel medesimo

art. 2751-bis - riconosce il privilegio di cui si tratta con

riferimento non già ai soggetti titolari dei crediti, ma al tipo di

credito ("le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia ... e le

indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo"), con

esclusione di qualsiasi considerazione di natura soggettiva.

2.2. - L'interpretazione accolta dal rimettente non è, tuttavia,

la sola consentita dal testo e dalla ratio della disposizione

impugnata, che può essere infatti intesa, in conformità alla

giurisprudenza di merito e alla dottrina prevalenti, in un senso del

tutto diverso, tale da superare il denunciato contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

2.3. - Va ricordato, al fine di una esatta ricostruzione del

significato della disposizione, come l'art. 2751-bis sia stato

introdotto nel codice civile dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975,

n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969

n. 153 in materia di privilegi) allo scopo, reso palese dai lavori

preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una

tutela di grado pari a quello già riconosciuto dalla legge n. 153

del 1969 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il

primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 del codice

civile. Nella relazione alla prima delle proposte di legge

successivamente unificate (la n. 146 presentata il 30 maggio 1972) si

afferma espressamente, a sostegno della necessità di una tale

parificazione, che "la ratio legis dei numeri 4, 5 e 6 dell'art. 2751

[corrispondenti ora ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2751-bis] era

infatti la medesima: quella cioè di tutelare i crediti per

prestazione di attività lavorativa in forma sia subordinata che

autonoma", secondo il dettato dell'art. 35 Cost.

La medesima esigenza di tutela del lavoro risulta altresì posta

espressamente a base dell'emendamento - successivamente approvato con

ulteriori modificazioni - diretto ad attribuire analogo privilegio

generale sui mobili del debitore anche ai crediti dei coltivatori

diretti e delle imprese artigiane (divenuti i numeri 4 e 5

dell'art. 2751-bis).

Sembra perciò difficile contestare che la ratio dell'intero

articolo 2751-bis cod. civ. sia quella di riconoscere una

collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti

dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata

o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di

sostentamento del lavoratore. Ratio che, del resto, inequivocamente,

afferma lo stesso giudice di legittimità in riferimento alle altre

ipotesi di privilegio previste dallo stesso articolo, pervenendo, in

tal modo, a negare il riconoscimento della prelazione a favore dei

creditori diversi dalle persone fisiche (o dai soggetti espressamente

considerati nei numeri 5 e 5-bis).

2.4. - L'assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di

capitali alle persone fisiche comporterebbe, dunque, una

ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Pertanto, alla

stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla ratio legis e di

quello, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui tra più

significati possibili occorre preferire quello conforme a

Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere interpretate

nel senso di escludere dal loro ambito applicativo i crediti delle

società di capitali, per la diversità causale di tali crediti

rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare. Con

conseguente dichiarazione di infondatezza della censura di violazione

dell'art. 3 della Costituzione sollevata dal rimettente in base ad

una diversa lettura della norma denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis, numero

3, e 2777, secondo comma, lettera b), del codice civile, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di

Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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