Art. 277 c.c. — Effetti della sentenza
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[1]La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.
[2]((Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
