Art. 277 c.c. — Effetti della sentenza
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[1]La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.
[2]Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
