Codice civile

Art. 269 c.c.

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[1]((La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

[2]La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

[3]La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

[4]La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 269 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27552/2025

    15 ottobre 2025

    Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.

    Art. 269 c.c. · Art. 116 c.p.c. · Art. 118 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9222/2025

    8 aprile 2025

    L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).

    Art. 269 c.c. · Art. 270 c.c. · Art. 100 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8519/2025

    1 aprile 2025

    In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.

    Art. 269 c.c. · Art. 270 c.c. · Art. 277 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8517/2025

    1 aprile 2025

    Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

    Art. 269 c.c. · Art. 250 c.c. · Art. 1165 c.c. · Art. 2909 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/2022

    Questione inammissibile
    14 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24, comma 2, CDFUE - dell'art. 269, primo comma, cod. civ., che esclude la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova e, in subordine, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento. Entrambe le questioni si risolvono nella richiesta di una pronuncia additiva di carattere eccessivamente manipolativo, poiché mirano da un lato alla rimozione della condizione del giudizio demolitivo del precedente status , per la quale sarebbe necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili; dall'altro all'inversione dell'ordine di proposizione delle azioni fissato dal codice e all'introduzione nella materia processuale di un istituto che non trova una esplicita base normativa, quale la sentenza condizionata. Inoltre, la stessa formulazione del petitum principale è generica e ambigua, in quanto l'ordinanza non chiarisce, una volta superata la necessità del giudizio demolitivo, in conseguenza dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, quale effetto avrebbe una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul preesistente stato di filiazione, comprovato dal relativo titolo. Spetta, dunque, al legislatore, nella sua discrezionalità, valutare, alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione, come un intervento di sistema possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina delle azioni di stato. ( Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 101/2022 - mass. 44890; S. 100/2022 - mass. 44722; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43621; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 237/2019 - mass. 41255; S. 23/2013 - mass. 36919 ).

    Art. 269 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 39/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    È manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in maniera ancipite, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, comma 2, cod. civ. e 118 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 Cost.. - S. n. 350/1997; O. nn. 222/1995 e 48/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 269 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 79 parole tolte, 83 parole aggiunte in 6 capoversi.

La paternita' tolto: naturale non puo' essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti: aggiunto: e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

tolto: 1) quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;aggiunto: La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

tolto: 2) quando la paternita' risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternita';

tolto: 3) quando v'e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

tolto: 4) quando v'e' possesso di stato di figlioaggiunto: La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

aggiunto: La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art269 · fonte del testo

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