Art. 264 c.c. — Impugnazione da parte del figlio minore

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[1]Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento.

[2]Tuttavia il tribunale con provvedimento in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero o del minore che abbia raggiunto i sedici anni di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata modificata la disposizione del progetto, riguardante la impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto in stato di minore età o di interdizione. Essa aveva dato luogo a critiche, perchè negava al minore riconosciuto la facoltà di provocare, l'autorizzazione per promuovere l'impugnazione del riconoscimento. Nel modificare la norma non è stata però accolta la formula che era stata proposta, perchè questa, letteralmente intesa, avrebbe senz'altro ammesso l'interdetto e l'infante a impugnare il riconoscimento. Il testo (art. 264) stabilisce che l'autorizzazione a instaurare il giudizio può essere concessa dall'autorità giudiziaria su istanza dello stesso minore che abbia compiuto gli anni sedici o del pubblico ministero; il giudizio è in ogni caso promosso dal curatore speciale nominato dalla stessa autorità giudiziaria. Superflua è sembrata, invece, la previsione dell'istanza da parte dei terzi interessati; perchè, se si tratta di un interesse proprio del terzo, questi potrà in proprio nome impugnare il riconoscimento ai sensi dell'art. 263; se si tratta di un interesse del minore, il terzo potrà eccitare il pubblico ministero per la richiesta dell'autorizzazione. Quanto all'autorità competente a concedere l'autorizzazione, si è creduto opportuno conservare la competenza del tribunale, seguendo il criterio generale di prescrivere l'intervento di questo giudice per gli atti di maggiore importanza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 144

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art264 · fonte del testo

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