Art. 2490 c.c. — Bilanci in fase di liquidazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societa' deve tenere:

  • 1)il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonche' le variazioni nelle persone dei soci;
  • 2)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • 3)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • 4)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.

[2]I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

[3]Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2490 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19750/2025

    16 luglio 2025

    L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.

    Art. 2490 c.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 2312 c.c. · Art. 2729 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 9 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14164/2025

    27 maggio 2025

    La volontà della società di dare una determinata destinazione ad un credito litigioso ancora sub iudice si forma, prima dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese, mediante una delibera assembleare adottata con il quorum ordinario e non richiede una manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell'estinzione, diverranno successori del patrimonio residuo, del quale non fanno parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.

    Art. 2490 c.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 2479 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 237 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2490 · fonte del testo

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