Art. 2436 c.c. — Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

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[1]Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.

[2]Le modificazioni dell'atto costitutivo, fino a che non sono iscritte, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970

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  • Nella sezione X del capo dedicato alla società per azioni sono raccolte sistematicamente le disposizioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, con notevoli innovazioni e integrazioni rispetto al codice di commercio. In virtù dell'art. 2436 tutte le deliberazioni che comportano mutamenti dell'atto costitutivo sono assoggettate all'omologazione giudiziaria e all'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme date nell'art. 2411. Gli effetti della registrazione sono diversi. In parte essi risultano da espresse disposizioni: decorrenza del termine per l'impugnativa della deliberazione (art. 2377); decorrenza del termine per il recesso dei soci non intervenuti all'assemblea (art. 2437); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di riduzione del capitale (art. 2445); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di fusione (art. 2503). In via generale si è però ritenuto eccessivo porre una norma rigida, che attribuisse alla registrazione delle modificazioni dell'atto costitutivo la stessa efficacia costitutiva riconosciuta alla registrazione dell'atto costitutivo, soprattutto in considerazione degli inconvenienti pratici che ne sarebbero derivati. Perciò, in difetto di particolari disposizioni, l'art. 2436, secondo comma, riconosce alla registrazione di fronte ai terzi effetto puramente dichiarativo, adottando lo stesso criterio accolto per le società in nome collettivo dall'art. 2300. L'efficacia delle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo resta però in ogni caso subordinata, sia di fronte ai soci, sia di fronte ai terzi, all'omologazione giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 992

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2436 · fonte del testo

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