Art. 2436 c.c. — Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni

[1]((Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

[2]L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

[3]Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e' definitivamente inefficace.

[4]Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

[5]La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

[6]Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127

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Il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "La disposizione dell'art. 2436, comma secondo, del codice civile si applica alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tali modifiche la disposizione predetta deve essere osservata entro il 31 dicembre 1970."

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella sezione X del capo dedicato alla società per azioni sono raccolte sistematicamente le disposizioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, con notevoli innovazioni e integrazioni rispetto al codice di commercio. In virtù dell'art. 2436 tutte le deliberazioni che comportano mutamenti dell'atto costitutivo sono assoggettate all'omologazione giudiziaria e all'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme date nell'art. 2411. Gli effetti della registrazione sono diversi. In parte essi risultano da espresse disposizioni: decorrenza del termine per l'impugnativa della deliberazione (art. 2377); decorrenza del termine per il recesso dei soci non intervenuti all'assemblea (art. 2437); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di riduzione del capitale (art. 2445); decorrenza del termine per l'esecuzione delle deliberazioni di fusione (art. 2503). In via generale si è però ritenuto eccessivo porre una norma rigida, che attribuisse alla registrazione delle modificazioni dell'atto costitutivo la stessa efficacia costitutiva riconosciuta alla registrazione dell'atto costitutivo, soprattutto in considerazione degli inconvenienti pratici che ne sarebbero derivati. Perciò, in difetto di particolari disposizioni, l'art. 2436, secondo comma, riconosce alla registrazione di fronte ai terzi effetto puramente dichiarativo, adottando lo stesso criterio accolto per le società in nome collettivo dall'art. 2300. L'efficacia delle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo resta però in ogni caso subordinata, sia di fronte ai soci, sia di fronte ai terzi, all'omologazione giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 992

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. 35 parole tolte, 150 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Deposito iscrizione e pubblicazione delle modificazioniaggiunto: Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

aggiunto: L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

tolto: Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411....aggiunto: Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e' definitivamente inefficace.

aggiunto: Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

aggiunto: La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica tolto: dell'atto costitutivo o dello statuto deve tolto: essere aggiunto: esserne depositato nel registro delle impresetolto: ... il testo integrale tolto: dello atto modificato nella sua redazione aggiornata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2436 · fonte del testo

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