Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Particolare cura è stata dedicata alla disciplina delle obbligazioni per il convincimento che il titolo obbligazionario, se circondato dalle opportune garanzie e regolato in modo meno statico di quanto non lo sia nel codice del 1882, può diventare un collettore sempre più importante del risparmio, dati gli indubbi pregi che esso presenta per chi cerca un investimento sicuro e un reddito costante. Per quanto riguarda il limite ordinario entro il quale è consentita l'emissione di obbligazioni si è mantenuto quello corrispondente all'ammontare del capitale sociale, ma si è peraltro previsto che, quando ricorrano determinate garanzie, tale limite possa essere superato, come già oggi è consentito dal R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698. In conformità a quanto questa legge speciale dispone, si è inoltre disposto che, quando concorrono particolari ragioni che interessano la economia nazionale, le società possano essere autorizzate ad emettere titoli obbligazionari per un ammontare superiore al capitale sociale anche senza le garanzie suaccennate (art. 2410). Nuove sono tutte le disposizioni che riguardano la tutela dei portatori delle obbligazioni. Tale è quella (art. 2412) che vieta alla società emittente di ridurre il proprio capitale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate, e vuole che in caso di riduzione per perdita la riserva legale continui a calcolarsi sulla base del capitale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione. Allo stesso fine di predisporre un'efficace tutela a favore dei sottoscrittori delle obbligazioni, è intesa la norma secondo cui nel caso di emissione di obbligazioni assistite da particolari garanzie è fatto obbligo di designare un notaio, il quale compia per conto e nell'interesse degli obbligazionisti le formalità occorrenti per la legale costituzione delle garanzie medesime (art. 2414).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 986
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 184 parole tolte, 39 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
tolto: Tale somma puo' essere superata:
tolto: 1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprieta' sociale, sino a due terzi del valore di questi;
tolto: 2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato e' garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualita' o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualita' o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.aggiunto: Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori.
tolto: Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata, con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
tolto: Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa'aggiunto: In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2410 · fonte del testo
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