Art. 2523 c.c. — Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

[1]Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.

[2]Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 50 parole tolte, 44 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratoriaggiunto: Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.

tolto: L'atto costitutivo puo' vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la societa', salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla societa'aggiunto: Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2523 · fonte del testo

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