Art. 2523 c.c. — Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
[1]Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.
[2]Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004
