A differenza delle quote della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, le quote di partecipazione della società a responsabilità limitata possono essere oggetto di esecuzione da parte dei creditori particolari del socio. Questo procedimento non dà luogo a difficoltà quando, secondo la norma generale, le quote sono liberamente alienabili. Basterà all'uopo osservare le norme della procedura esecutiva ordinaria, aggiungendovi l'obbligo del creditore di notificare alla società l'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota. Meno agevole è il procedimento quando, per disposizione dell'atto costitutivo, la quota non è liberamente trasferibile. Se fra creditore, debitore e società si raggiunge un accordo sulla vendita, ogni difficoltà è superata. Ma, in mancanza di tale accordo, occorre contemperare l'interesse del creditore particolare alla vendita agli incanti con quello della società, che col disporre nell'atto costitutivo la non libera alienabilità delle quote, abbia dimostrato di non voler accogliere nel suo seno persone non gradite. Questo contemperamento si è raggiunto coll'autorizzare da una parte il creditore a procedere agli incanti e col consentire d'altra parte alla società di presentare entro dieci giorni dall'aggiudicazione un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, rendendo così priva di effetto l'aggiudicazione stessa. Norme analoghe valgono nel caso in cui, per il fallimento del socio, la di lui quota venga a far parte della massa attiva fallimentare (art. 2480).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1013