Art. 2347 c.c. — Indivisibilità delle azioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprieta' di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

[2]Se il rappresentante comune non e' stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla societa' a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

[3]I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2347 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2347 · fonte del testo

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