Codice civile

Art. 2534 c.c. — Morte del socio

[1]In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

[2]L'atto costitutivo puo' prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa' subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

[3]Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per le assemblee delle cooperative, contrariamente a quanto erasi proposto nei precedenti progetti, è mantenuto fermo il principio, più conforme al carattere personale di queste società, dell'attribuzione ad ogni socio di un solo voto, qualunque sia l'importo della sua quota o il numero delle sue azioni. Soltanto a favore delle persone giuridiche che entrano a far parte di cooperative è eccezionalmente consentita l'attribuzione di un maggior numero di voti, non oltre cinque, in relazione all'ammontare della loro quota o al numero delle loro azioni od anche al numero dei loro membri. Per escludere accaparramenti di voti, effettuati mediante l'immissione di nuovi soci all'ultimo momento, il diritto di voto è accordato ai soli soci, inscritti nel relativo libro da almeno tre mesi. In base al numero dei voti spettanti ai soci si determinano le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle relative deliberazioni, secondo le norme valevoli per le società per azioni. Tuttavia, per facilitare il funzionamento delle assemblee nelle cooperative con soci assai numerosi, è consentito derogare alle norme suddette, così per la prima come per la seconda convocazione. Altra importante facilitazione consiste nell'ammettere il voto per corrispondenza: in tal caso, per garentire la sincerità della votazione, è disposto che l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta (art. 2532). Infine, per l'ipotesi che i soci di una cooperativa siano in numero superiore a cinquecento e che questa svolga la sua attività in diversi comuni, si prevede un'assemblea di soci delegati, eletti da assemblee parziali, convocate in tempo utile, nelle località ove vi siano almeno cinquanta soci, con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea principale. Il medesimo sistema si applica alle cooperative costituite da soci appartenenti a diverse categorie, in numero non inferiore a trecento (art. 2533). È mantenuta la norma che consente la rappresentanza dei soci nell'assemblea soltanto ad altri soci, in modo da evitare l'intrusione di estranei nella gestione; ma ne è mitigato il rigore col consentire che ogni socio possa rappresentare fino a cinque altri (art. 2534). È mantenuto il principio che l'amministrazione della cooperativa possa essere tenuta soltanto da soci, o, se i soci sono persone giuridiche, da loro mandatari. La determinazione della cauzione da prestare dagli amministratori e delle sue modalità è rimessa all'atto costitutivo, che può anche esentarli (art. 2535). Per le cooperative costituite da categorie differenti di soci, si è consentita una rappresentanza proporzionale dei diversi interessi di queste categorie nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale (art. 2535, secondo comma). Si è poi prevista, anche per le cooperative, la nomina di amministratori e sindaci da parte dello Stato o di enti pubblici, riservando però in tal caso la maggioranza a quelli nominati dall'assemblea (art. 2535, terzo e quarto comma). Si è prescritto infine, per rafforzare la base patrimoniale spesso esigua e mutevole delle cooperative, che una quota del quinto degli utili annuali sia sempre destinata al fondo di riserva, qualunque sia l'ammontare da questo raggiunto; e per evitare che le cooperative, perdendo il carattere mutualistico, si trasformino in imprese speculative, si è disposto che gli utili da distribuire ai soci non possono superare una percentuale determinata dall'atto costitutivo e che l'eccedenza deve essere destinata a scopi mutualistici (articoli 2518, n. 9 e 2536).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1028

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 29 parole tolte, 73 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il socio non puo' farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di cinque sociaggiunto: In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

aggiunto: L'atto costitutivo puo' prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa' subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

aggiunto: Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2534 · fonte del testo

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