Codice civile

Art. 2352 c.c. — Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

[1]Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e' esercitato dal custode.

[2]Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

[3]Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

[4]Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio puo' vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

[5]Se l'usufrutto spetta a piu' persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

[6]Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2352 regola la sorte del diritto di voto nel caso di pegno e di usufrutto delle azioni, attribuendolo, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. L'articolo stesso prevede poi il caso in cui le azioni, sulle quali il pegno o l'usufrutto è costituito, attribuiscano un diritto di opzione e quello in cui sulle medesime siano richiesti dei versamenti, disciplinando tali ipotesi in conformità alla natura del diritto spettante sui titoli al creditore pignoratizio od all'usufruttuario e risolvendo così una serie di questioni a cui aveva dato luogo il silenzio del codice di commercio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 959

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 22 parole tolte, 126 parole aggiunte in 6 capoversi.

Nel caso di pegno o tolto: di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. aggiunto: Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto e' esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio aggiunto: ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione aggiunto: e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per tolto: conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito aggiunto: suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

aggiunto: Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanzatolto: , il creditore pignoratizio puo' vendere le azioni nel modo stabilito dal tolto: comma precedente aggiunto: secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a piu' persone, si applica il secondo comma tolto: dell'art. 2347 aggiunto: dell'articolo 2347.

aggiunto: Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2352 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari