Codice civile

Art. 2223 c.c. — Prestazione della materia

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia e' fornita dal prestatore d'opera, purche' le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il titolo sul lavoro nell'impresa è integrato dai due titoli seguenti che considerano il lavoro indipendentemente dall'organizzazione ad impresa. L'integrazione era necessaria, poichè l'ordinamento fascista considera suo vanto tutelare ogni espressione del lavoro, comprese quelle forme di lavoro che, per non avere carattere professionale o per la loro speciale natura, non sono soggette alla disciplina sindacale. Nei titoli III e IV il rapporto di lavoro è regolato indipendentemente dal suo nesso con l'impresa, nella duplice forma di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, che sostituisce l'arcaica dicotomia tra locatio operis e locatio operarum.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 913

  • Sotto il titolo «Del lavoro autonomo» (titolo III) il codice regola il contratto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di un'opera o di un servizio, considerati nel loro risultato, e quindi senza vincolo di subordinazione per il prestatore d'opera. Questo contratto viene distinto dal contratto di lavoro subordinato - contratto di lavoro in senso stretto - anche nel nome di contratto d'opera. Mentre la figura del contratto di lavoro in senso stretto rappresenta l'equivalente moderno della figura romana della locatio operarum, la nuova figura di contratto di opera è più ristretta della figura romana della locatio operis. Infatti non tutti i contratti che hanno per oggetto la prestazione di un opus sono disciplinati nel titolo III, ma solo il tipo di locatio operis più elementare, in cui il conductor operis presta un lavoro esclusivamente o prevalentemente proprio, e come tale o non riveste la figura di imprenditore (prestatore d'opera intellettuale o artistica), oppure riveste la figura di piccolo imprenditore (artigiano). È infatti solo questo elementare tipo di locatio operis, quello che presenta un particolare profilo sociale, che ne giustifica la collocazione nel libro dedicato al lavoro. Conserva invece la sua sede naturale nel libro delle obbligazioni la disciplina del contratto di appalto, speciale figura di locatio operis, in cui la prestazione dell'opus implica l'organizzazione di più vasti mezzi produttivi, e soprattutto del lavoro altrui (art. 1655). Conservano altresì la loro sede nel libro delle obbligazioni quelle particolari figure di locatio operis, che per il loro oggetto specifico richiedono un'autonoma disciplina, quali il contratto di trasporto, il contratto di agenzia, ecc.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 914

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2223 · fonte del testo

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