L'articolo 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni di cui al precedente articolo 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte: per la parte commisurata all'indennita' di anzianita' agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile; per la restante parte, corrispondente alla integrazione di cui al punto 1) dell'articolo 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione e' fatta in parti uguali".

Testo vigente dal 13 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-29;587~art22 · fonte del testo

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