Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2122, terzo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre

1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'Ospedale Maggiore di

Milano, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle

finanze dello Stato e l'Ospedale Maggiore di Milano in ordine

all'appartenenza delle somme corrisposte dalla Philips S.p.a.

all'Ospedale quale erede testamentario di Roberto Salici, già

dipendente della società stessa e deceduto durante il rapporto di

lavoro, il tribunale di Milano, con ordinanza del 14 novembre 1969,

premesso che le dette somme costituivano l'importo dell'indennità di

anzianità e di mancato preavviso dovute in caso di morte del

lavoratore, sollevava d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Ad avviso del tribunale le dette indennità apparterrebbero al

patrimonio del lavoratore alla stregua del salario, atteso il carattere

retributivo che alle stesse sarebbe ormai universalmente riconosciuto.

E siccome relativamente ad esse, in mancanza delle persone di cui

al primo comma dell'art. 2122, è disposta, col terzo comma dello

stesso articolo, la successione legittima con la esclusione di quella

testamentaria, quest'ultimo divieto darebbe vita ad una disparità di

trattamento in danno dei prestatori di lavoro e nei confronti di tutti

gli altri cittadini, con violazione del principio di eguaglianza. Del

resto la disparità di trattamento non sarebbe sostenuta dalla

esistenza e prevalenza di altri interessi.

Sempre secondo il tribunale, l'attribuzione delle somme allo Stato

si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo non giustificata

da alcun interesse generale: la qualità di erede necessario dello

Stato non avrebbe ragione se non formale di essere invocata nella

specie. Conseguentemente la norma sarebbe in contrasto con l'art. 42

della Costituzione.

L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E

pertanto la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 26, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera di

consiglio. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Milano

sostiene che l'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte

in cui esclude che il lavoratore subordinato possa disporre per

testamento delle indennità ivi indicate, sia in contrasto con il

principio di eguaglianza perché pone in essere una ingiustificata

disparità di trattamento in danno dei lavoratori subordinati e nei

confronti di tutti gli altri cittadini; e che lo stesso articolo, là

ove prevede che, in mancanza di eredi legittimi entro il sesto grado,

le dette indennità vadano attribuite allo Stato, violi l'art. 42

della Costituzione, perché dà luogo ad una espropriazione senza

indennizzo e nella carenza di motivi di interesse generale.

2. - Con il terzo comma dell'art. 2122 del codice civile il

legislatore presuppone che il diritto alle indennità indicate dagli

artt. 2118 e 2120 dello stesso codice e dovute in caso di morte del

lavoratore, faccia parte del di lui patrimonio.

Tali indennità, infatti, "sono attribuite secondo le norme della

successione legittima", e cioè il diritto ad esse relativo spetta,

jure successionis, agli eredi legittimi del lavoratore.

Intesa in questi termini l'anzidetta norma, la questione risulta

fondata.

Con la disposizione sopra richiamata è ammessa, ai fini

dell'attribuzione mortis causa, la sola delazione legittima: quella

testamentaria è implicitamente esclusa, e correlativamente nella

specie, siccome anche ritiene il giudice a quo, non trova applicazione

l'art. 457 del codice civile, secondo cui "non si fa luogo alla

successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella

testamentaria".

Ora nell'esclusione della delazione testamentaria, risiede la

particolarità della disciplina de qua nei confronti della regola per

cui, nel rispetto delle norme sulla successione dei legittimari, ogni

cittadino può disporre, "per il tempo in cui avrà cessato di vivere,

di tutte le proprie sostanze o di parte di esse" (art. 587, comma

primo, del codice civile).

In relazione al diritto alle ripetute indennità e nei confronti

del lavoratore subordinato, è perciò previsto un trattamento

differenziato in danno di una categoria di cittadini.

E codesta disparità, d'altro canto, non trova una adeguata e

razionale giustificazione. È evidente, anzi, che con il disposto del

terzo comma dell'art. 2122 non è stata convenientemente considerata la

funzione previdenziale (che invece è stata tenuta presente nella

disciplina di cui ai primi due commi dello stesso articolo) e che non

può non essere collegata alle indennità in oggetto, atteso che di

esse, in sostanza, la parte più cospicua è quella corrispondente alla

indennità di anzianità. Con l'esclusione, in particolare, della

possibilità per il lavoratore di destinare le dette indennità a dati

soggetti, diversi da quelli previsti dalla legge, si nega, tra l'altro,

nell'ipotesi in esame, che persone facenti parte del nucleo familiare

latamente inteso del lavoratore possano, con la riscossione delle

indennità, affrontare le difficoltà immediatamente connesse al venir

meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro sostentamento.

Ricorre pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122

comma terzo nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato

possa per testamento disporre in ordine alle indennità dovute in caso

di morte.

E ne consegue che al lavoratore è consentito di destinare le

ripetute indennità in favore di qualsiasi soggetto e sempre che non

gli sopravvivano le persone di cui al primo comma dell'art. 2122.

3. - Dichiarata la fondatezza della questione in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, non è necessario accertare se sussista

o meno l'asserito contrasto con l'art. 42 della stessa Carta, della

norma che prevede l'attribuzione delle ripetute indennità allo Stato.

Infatti, la seconda questione è stata in sostanza prospettata in

via subordinata, per il caso in cui la Corte non avesse ritenuta

sussistente la denunciata violazione dell'art. 3.

Ad ogni modo, dato che, invece, ricorre codesta illegittimità e

può di conseguenza il lavoratore subordinato disporre per testamento,

nei modi e limiti sopra precisati, delle dette indennità,

l'attribuzione delle stesse allo Stato non darebbe luogo ad alcuna

ablazione espropriativa, e sarebbe affatto conforme alla norma di cui

all'art. 586 del codice civile, che prevede la devoluzione

dell'eredità allo Stato in mancanza di altri successibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma

terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore

subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa

disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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