L'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, richiamato dall'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, e' sostituito dal seguente: "In caso di cessazione, dal servizio spetta all'impiegato il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo dei conti A e B di cui al precedente articolo. "L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al trattamento di quiescenza nei casi per i quali tali perdita e' prevista nei confronti degli impiegati statali. "Le funzioni della Commissione competente a pronunciarsi sull'eventuale mantenimento del trattamento di quiescenza agli impiegati statali destituiti, nei casi in cui tale mantenimento e' ammesso, sono esercitate, per gli impiegati del Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Giunta amministrativa del Consiglio medesimo. "In caso di perdita la del diritto ali trattamento di, quiescenza, il coniuge ed i figli dell'impiegato conseguono il diritto alla liquidazione a loro favore dell'importo del solo conto B, mentre il conto A e' riscosso dal Consiglio nazionale delle ricerche. La ripartizione dell'importo del dello conto B tra il coniuge e i figli, se non vi e' accordo tra loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno. "In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'importo del conto B e' impiegato in atti di assistenza a favore del personale. "In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei conti A e B e' assegnato e ripartito secondo le norme e con le limitazioni stabilite dall'articolo 2122 del Codice civile".

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1683~art4 · fonte del testo

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