Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2122, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio

1977 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pozzi

Gianfranca e Industrie Pirelli s.p.a. ed altri, iscritta al n. 177 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 148 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della Fondazione Piero e Alberto

Pirelli;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avv. Enrico Biamonti per la Fondazione Piero e Alberto

Pirelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Gianfranca Pozzi vedova

Carini, per ottenere il riconoscimento del proprio esclusivo diritto

alle indennità di preavviso e di anzianità del defunto marito, il

quale ne aveva invece disposto per testamento in favore della

Fondazione Pirelli, il Pretore di Milano ha sollevato - con ordinanza

emessa il 17 febbraio 1977 - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2122 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.; e ciò nella

parte in cui si attribuirebbe - come precisa il dispositivo

dell'ordinanza predetta - "il diritto alle indennità indicate agli

artt. 2118 e 2120 cod. civ. al coniuge separato per colpa o al quale,

anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la

separazione, con sentenza passata in giudicato, e che non abbia avuto

diritto ad assegno alimentare a carico del lavoratore defunto".

Il problema sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiché nella

specie non vi erano figli od altri parenti o affini a carico del

lavoratore defunto; mentre l'attrice risultava da questi separata, per

colpa di entrambi, con sentenza passata in giudicato che le aveva

negato il diritto a qualsiasi assegno. Né la questione potrebbe dirsi

manifestamente infondata; giacché la norma in esame non troverebbe

ragionevole giustificazione se non nell'esigenza di "sostentamento...

dei componenti della... famiglia e dei soggetti cui il lavoratore è

legato da un obbligo di alimenti,

.. nell'intento di privilegiare questo superiore interesse alla

solidarietà lato sensu familiare rispetto all'interesse del lavoratore

a disporre dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte";

ma non si giustificherebbe, invece, "ove l'esproprio sia disposto a

favore esclusivo del coniuge, che ... si è posto da tempo al di fuori

della comunità familiare, estraniandosi dagli obblighi di solidarietà

che vi sono connessi".

In altre parole, sarebbe arbitrario beneficiare un "soggetto che,

vivente il coniuge, non può invocare da questi alcuna assistenza o

contributo economico e che la legge esclude dalla di lui successione

legittima". E non varrebbe obiettare che, nel sistema attuale,

"l'assetto patrimoniale dei rapporti tra coniugi separati non è mai

stato definitivo": replica infatti il Pretore che, "se tale situazione

mobile corrisponde effettivamente alla realtà legislativa, viventi

ambedue i coniugi, è però vero che la stessa si stabilizza

definitivamente ... con la morte di uno dei due, in base al secondo

comma dell'art. 548 cod. civ..

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Fondazione

Pirelli, che ha concluso per la declaratoria d'illegittimità della

norma denunciata, nei sensi e per i motivi indicati dal Pretore di

Milano; ma subordinatamente ad una eventuale sentenza interpretativa di

rigetto, fondata sulla premessa che la vedova od il vedovo, già

separati per propria colpa e senza diritto agli alimenti, non vadano

considerati come coniugi, agli effetti previsti dall'art. 2122 cod.

civ.. E tali conclusioni sono state ribadite mediante una successiva

memoria, depositata in vista dell'udienza pubblica. Considerato in diritto :

1. - Dispone il primo comma dell'art. 2122 cod. civ. che, "in caso

di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt.

2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a

carico del prestatore di lavoro, ai parenti in terzo grado e agli

affini entro il secondo grado". Ad avviso del Pretore di Milano, tale

norma sarebbe sicuramente applicabile nel giudizio a quo, sebbene

instaurato - in mancanza di altri aventi diritto alle "indennità in

caso di morte" - da una vedova separata per colpa di entrambi i

coniugi, alla quale la sentenza di separazione non aveva riconosciuto

il diritto al mantenimento, né attribuito alcun assegno alimentare a

carico del lavoratore defunto. Ma, precisamente in tal senso, la norma

stessa si paleserebbe irragionevole e dunque illegittima: cioè, non

troverebbe, nel sistema, il fondamento giustificativo indispensabile

per considerarla conforme al principio costituzionale d'eguaglianza.

In effetti, con la sentenza n. 8 del 1972 - cui l'ordinanza di

rimessione fa espresso richiamo - questa Corte ha messo in luce la

"funzione previdenziale" delle "indennità in caso di morte"; ed ha

rilevato come, alla base della disciplina dettata dall'art. 2122 cod.

civ., vada ravvisata l'esigenza "che persone facenti parte del nucleo

familiare latamente inteso del lavoratore possano, con la riscossione

delle indennità, affrontare le difficoltà immediatamente connesse al

venir meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro

sostentamento". Ma dove questa ratio non sussista, trattandosi invece

di soggetti cui nulla era dovuto da parte del prestatore di lavoro,

sarebbe ingiustificata la "deviazione" dalla norma generale che

conferisce ad ogni testatore il potere di disporre, "per il tempo in

cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di

esse (cfr. il primo comma dell'art. 587 cod. civ.). E

l'irragionevolezza del privilegio così spettante al coniuge separato

senza assegni verrebbe confermata - secondo il giudice a quo - dal

capoverso dell'art. 548 cod. civ., in forza del quale "il coniuge cui

è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha

diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura

della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto".

2. - Ora, se fosse fondata la premessa interpretativa da cui prende

le mosse l'ordinanza di rimessione, le incongruenze e le disarmonie

denunciate dal Pretore di Milano si dimostrerebbero ben difficilmente

contestabili. Ma la Corte è dell'avviso che altre debbano essere la

lettura e l'applicazione della norma in discussione.

Con ciò, la Corte non intende mettere in dubbio il dichiarato

assunto del giudice a quo, per cui le indennità considerate dall'art.

2122 cod. civ. spetterebbero iure proprio, piuttosto che iure

successionis, alle persone indicate nel primo comma dell'articolo

stesso. Indipendentemente dall'intrinseca validità degli argomenti che

in dottrina sono stati e sono addotti a sostegno delle opposte tesi, è

infatti pacifico che nella giurisprudenza della. Cassazione si è

consolidato da tempo l'orientamento per cui le indennità in esame non

fanno parte del patrimonio del lavoratore e sono pertanto sottratte al

suo potere di disposizione, venendo attribuite iure proprio ai vari

possibili beneficiari. Del diritto vivente formatosi in tal senso la

Corte non può non tener conto: tanto più che la configurazione delle

somme di cui si controverte dinanzi al Pretore di Milano non risente

della sopravvenuta legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui

questa ha innovato la "disciplina del trattamento di fine rapporto",

consentendo al lavoratore di richiedere anticipazioni sul trattamento

medesimo.

Ma, quale che sia la natura del diritto alle indennità in caso di

morte del prestatore di lavoro, va escluso che il "coniuge" di cui si

ragiona nel primo comma dell'art. 2122 comprenda anche il vedovo o la

vedova cui sia stata addebitata la separazione (o nei cui confronti

fosse stata pronunciata - prima della riforma del diritto di famiglia -

la separazione per colpa), senza alcuna conseguente corresponsione di

assegni alimentari. Per evitare le discrasie delle quali si duole il

Pretore di Milano, occorre cioè che la norma impugnata venga

interpretata nel sistema, sul quale non ha sostanzialmente inciso -

agli effetti di cui si discute - la novellazione disposta dalla legge

19 maggio 1975, n. 151. Da un lato, in altri termini, devono essere

considerate la detta funzione previdenziale delle indennità in esame e

la condizione di bisogno degli aventi diritto, sulla quale fa leva il

secondo comma dell'art. 2122, in vista della ripartizione delle somme

stesse. D'altro lato, si rende indispensabile coordinare l'art. 2122

con gli artt. 548 e 585 cod. civ., relativi alla successione del

coniuge separato: cui non può dunque spettare il diritto alle

indennità in caso di morte, qualora la separazione gli fosse stata

addebitata ed egli non godesse di alimenti a carico del lavoratore. E

giova ricordare che, in base al finale disposto dell'art. 548 cpv., il

"caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi"

(o quello in cui la separazione sia stata a suo tempo pronunciata per

colpa di entrambi, come nella specie all'esame del Pretore di Milano)

va equiparato al caso in cui la dichiarazione di addebito sia stata

fatta nei confronti d'uno solo dei coniugi medesimi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2122, primo comma, del codice

civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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