Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7,

secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art.

1901 cod.civ. (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

promossi con ordinanze 13 novembre 1974; 14 maggio, 11 e 25 giugno 1975

del pretore di Cremona;

13 aprile e 8 giugno 1977 del pretore di La Spezia; 5 aprile e 20

giugno 1978 del pretore di La Spezia, iscritte ai nn. 460, 535, 536,

537, 538 e 539 del registro ordinanze 1976; ai nn. 420 e 445 del

registro ordinanze 1977; ai nn. 309 e 545 del registro ordinanze 1978 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 232 e 253

dell'anno 1976; nn. 299 e 320 dell'anno 1977; n. 264 dell'anno 1978 e

n. 24 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1) Nel corso del procedimento penale a carico di Peruzzi Aldo ed

altri, imputati per aver circolato con autoveicolo non coperto da

assicurazione, essendo il termine di pagamento previsto dal relativo

contratto scaduto da oltre quindici giorni, il pretore di La Spezia,

con ordinanza emessa il 13 aprile 1977, sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della

legge 24 aprile 1969, n. 990, in relazione all'art. 41 della

Costituzione.

Il pretore non nega, come la Corte costituzionale ha riconosciuto

con sentenza n. 18 del 1975, che il principio della sospensione della

copertura assicurativa, previsto dall'art. 1901 cod. civ., sia

sfornito di ragionevolezza, ma dubita che lo stesso principio, in

quanto applicabile in forza del citato art. 7 alla assicurazione

obbligatoria per la circolazione stradale, sia conforme alle finalità

sociali di cui all'art. 41 della Costituzione.

Tanto più che a tale applicabilità consegue non solo la

privazione della copertura assicurativa, ma anche l'incriminazione

penale dell'assicurato.

In conclusione secondo il pretore equità e ragionevolezza

importerebbero o di collegare la responsabilità penale, anziché ad

una situazione di carattere provvisorio - che, per un verso, è

autonomamente stabilita in relazione ad un inadempimento di lieve

entità e, per altro verso, decorre da un termine convenzionalmente

derogabile dai contraenti - ad una situazione obiettivamente certa e

definitiva come è quella derivante dalla risoluzione del contratto, di

diritto o giudiziale; ovvero, in ogni caso, di subordinare la

sospensione della copertura assicurativa, nel sistema speciale di

assicurazione, ad un onere, imposto all'assicuratore, di diffidare il

contraente a sanare l'inadempimento (così, come, ad esempio, avviene

nella legislazione tedesca, francese, svizzera), onere che, all'epoca

della Relazione al progetto preliminare del cod. di commercio, venne

respinto per lo "svantaggio di costringere a spese, gravanti spesso su

piccolissimi premi e a complicazioni amministrative" e che, invece,

nella nuova legislazione, troverebbe valido e legittimo fondamento,

sotto l'aspetto sociale, nella innovazione rappresentata dalla

sottoposizione a sanzione penale dell'inadempimento protratto oltre il

quindicesimo giorno.

2) L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la Corte dichiari infondata la

proposta questione di legittimità costituzionale.

A sostegno di tale conclusione l'Avvocatura ricorda la sentenza n.

18 del 1975 della Corte costituzionale, secondo cui "la circolazione di

un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a

quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il

contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro

caso il rischio dell'evento dannoso" e tale "equivalenza degli effetti

giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa

sanzione penale".

Esclusa quindi la irragionevolezza della scelta operata dal

legislatore, l'Avvocatura ritiene che il discorso sulla gravità

dell'incriminazione o sull'entità dell'inadempimento non sia

assolutamente ammissibile, rientrando tali valutazioni nella sfera di

discrezionalità riservata in via esclusiva al Parlamento che l'ha

esercitata proprio in vista dell'utilità sociale e della sicurezza.

3) Identiche ordinanze emetteva il pretore di La Spezia in date 8

giugno 1977, 5 aprile 1978, 20 giugno 1978, nei procedimenti penali a

carico rispettivamente di Andolcetti Ferdinando, Fiocco Giovanni e

Fecinoli Renzina.

Il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato interveniva nei giudizi occasionati dai

procedimenti contro l'Andolcetti e la Fecinoli per sostenere le

medesime conclusioni.

4) ordinanze di analogo contenuto emetteva il pretore di Cremona in

date 13 novembre 1974, 14 maggio, 11 giugno e 25 giugno 1975 nei

procedimenti penali a carico di Serra Laura, Serafini Mario, Peluso

Carmine, Pecoli Giancarlo, Cervi Alessandrina e Scaroni Enrico.

Il pretore si richiamava ad una sua ordinanza emessa il 2 ottobre

1974. La relativa questione peraltro è stata già dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 11 del 1976. Considerato in diritto :

1. - I dieci giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quibus

vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano

analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine ad

articoli della medesima legge.

2. - Con ordinanze 460, 535, 536, 537, 538, 539/1976 il pretore di

Cremona solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 32,

comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 190 1

codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

A sostegno delle sei ordinanze il pretore richiama esclusivamente

la motivazione della sua precedente ordinanza 2 ottobre 1974, che egli

dichiara "deve ritenersi qui integralmente recepita".

La Corte costituzionale con sua ordinanza 14 gennaio 1976, n. 11,

ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale promossa dal medesimo giudice con la citata ordinanza 2

ottobre 1974 e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975.

Pertanto non può che confermare, per i motivi ampiamente svolti nella

sentenza n. 18 del 1975 la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale sollevata nelle ordinanze in epigrafe.

3. - Con quattro ordinanze (420,445/1977 e 309, 545/ 1978) il

pretore di La Spezia solleva con ampia motivazione questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della

legge n. 990 del 1969 in riferimento all'articolo 41 della

Costituzione.

Pur riconoscendo la "finalità di natura altamente sociale" della

legge n. 990 del 1969 diretta ad "impedire che circolino veicoli per i

quali il rischio non sia effettivamente coperto dall'assicurazione per

la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 codice

civile", il pretore afferma che la scelta normativa (contenuta

nell'art. 7, secondo comma, della citata legge) del meccanismo

automatico di sospensione sancito dall'art. 1901, secondo comma,

codice civile, non è conforme alle suaccennate finalità sociali delle

quali tutto il nuovo sistema è permeato".

Pertanto, malgrado la sentenza n. 18 del 1975 della Corte, la quale

ha affermato che l'art. 1901 del codice civile non costituisce una

disparità fra assicuratore e assicurato e non mira a proteggere il

contraente più forte, il principio della sospensione di diritto

dell'obbligazione dell'assicuratore, per mancato pagamento del premio,

alla quale segue l'incriminazione penale dell'assicurato inadempiente

contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con gli scopi della citata

legge n. 990 del 1969. Motivi di equità e ragionevolezza, continua il

medesimo giudice, imporrebbero di collegare la responsabilità penale

ad una situazione obiettivamente certa e definitiva quale la

risoluzione del contratto di assicurazione e di subordinare la

sospensione del contratto alla previa diffida all'assicurato di sanare

l'inadempienza.

La questione è già stata decisa dalla citata sentenza n. 18 del

1975 e deve ritenersi del tutto infondata.

Come infatti ha affermato la Corte, le disposizioni dell'articolo

1901 del codice civile non creano disparità di trattamento fra le

parti, ma regolano le conseguenze dell'inadempimento da parte

dell'assicurato, applicando il principio inadimplenti non est

adimplendum, adeguatamente al tipo particolare del contratto di

assicurazione, la cui caratteristica è la cosidetta comunione dei

rischi nel senso che la sopportazione del rischio da parte

dell'assicuratore è strettamente condizionata all'adempimento della

prestazione dell'assicurato consistente nel pagamento del premio.

L'equilibrio tecnico ed economico del contratto si realizza

nell'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei

premi dovuti dagli assicurati. Il primo, per essere in grado di

sopportare l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno

causato dall'evento previsto e per costituire e mantenere il fondo

tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire

le garanzie reali, imposte dalla legge a tutela dei diritti degli

assicurati, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle

scadenze pattuite da parte degli assicurati.

Il mancato pagamento del premio alle scadenze fissate non

costituisce, come ritiene il giudice a quo, un inadempimento di lieve

entità o comunque corrispondente all'ammontare del premio convenuto,

ma con tale inadempienza l'assicurato si sottrae all'obbligo di

partecipare alla comunione dei rischi, turbando l'equilibrio e

l'economia del rapporto contrattuale.

Pertanto le conseguenze dell'inadempimento dell'assicurato

stabilite nell'art. 1901 del codice civile non soltanto rientrano

nella sfera della discrezionalità del legislatore, ma sono da questo

disposte in modo necessariamente coerente alla natura stessa del

contratto.

L'identità della situazione giuridica del non assicurato e di

colui nei confronti del quale, per il mancato pagamento del premio,

sono cessati gli obblighi dell'assicuratore, e le conseguenze di tale

identica situazione nei riguardi dei terzi danneggiati per il fatto di

colui che circola con veicolo o natante privo di copertura

assicurativa rendono giustificata l'incriminabilità dell'assicurato

inadempiente ai sensi degli artt. 7 e 32 della legge n. 990 del 1969 in

coerenza con i fini che questa legge si propone.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre

1969, n. 990, e dell'art. 1901 codice civile in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sollevata dal pretore di Cremona con le ordinanze

in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.

7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in

riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal pretore di

La Spezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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