Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 28 febbraio 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.
Art. 1 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 7 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 1901 c.c.
La sospensione di diritto della copertura assicurativa r.c.a. per mancato pagamento del premio entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza e` coerente con la natura stessa del contratto, e l'incriminabilita` dell'assicurato inadempiente si giustifica - in conformita` ai fini della L. n. 990 del 1969 - in quanto la cessazione della garanzia assicurativa determina una situazione giuridica identica a quella del non assicurato, equivalenti essendo gli effetti che ne derivano per gli eventuali terzi danneggiati. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7, comma secondo, e 32, L. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata - in riferimento all'art. 41 Cost. - in quanto l'automaticita` degli effetti civili e penali ricollegati al mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza contrasterebbe con le finalita` sociali della medesima legge). - v. S.n. 18/1975.
Art. 32 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 1901 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 7 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art7 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.