Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901

del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Bojano nel

procedimento penale a carico di Napolitano Antonio e Domenico, iscritta

al n. 168 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

2) ordinanze emesse il 15 marzo 1973 dal pretore di Bojano nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Coppola Mario e di

Laperuta Giuseppe ed altro, iscritte ai nn. 184 e 185 del registro

ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica n.

183 del 18 luglio 1973;

3) ordinanza emessa il 3 aprile 1973 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Corbetta Arturo, iscritta al n.257 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

4) ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal pretore di Bojano nel

procedimento penale a carico di Pisano Liberato ed altro, iscritta al

n. 368 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973;

5) ordinanza emessa il 5 marzo 1973 dal tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra la società Faer e la società

Riunione Adriatica di Sicurtà, iscritta al n. 399 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 314 del 5 dicembre 1973;

6) ordinanza emessa il 1 ottobre 1973 dal pretore di Codogno nel

procedimento penale a carico di Nure Guido, iscritta al n. 446 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974;

7) ordinanza emessa il 22 novembre 1973 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Bruni Giovanni e la Compagnia Centrale

di Assicurazioni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo

1974;

8) ordinanze emesse l'11 ottobre 1973 dal pretore di Ivrea nel

procedimento penale a carico di Cassetto Olga e il 21 dicembre 1973 dal

tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Urso Luigi,

iscritte ai nn. 48 e 60 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974;

9) ordinanze emesse il 24 ottobre 1973 dal tribunale di Sant'Angelo

dei Lombardi nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Di

Cristo Matteo e di Maffucci Giovanni, iscritte ai nn. 117 e 118 del

registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974;

10) ordinanze emesse il 23 novembre 1973 dal pretore di Calitri,

dal pretore di Gubbio il 31 gennaio 1974 e dal pretore di Foggia il 4

marzo 1974 nei procedimenti penali rispettivamente a carico di De Vito

Donato, Francesconi Italo e Falcone Pasquale ed altro, iscritte ai nn.

265, 270 e 273 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della società Riunione Adriatica di

Sicurtà;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la società Riunione Adriatica

di Sicurtà, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare

Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con 13 ordinanze emesse il 24 marzo 1972, il 15 marzo, il 3

aprile, il 3 luglio, il 1 e l'11 ottobre, il 24 ottobre, il 23

novembre, il 21 dicembre 1973, il 31 gennaio e il 4 marzo 1974, i

pretori di Bojano, di Calitri, di Milano, di Gubbio, di Codogno, di

Ivrea, di Foggia e i tribunali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Lecce

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901

del codice civile nella parte in cui stabilisce la sospensione della

garanzia assicurativa, in caso di tardivo pagamento dei premi

successivi al primo, in riferimento agli artt. 3 e 41 della

Costituzione.

Secondo i giudici la norma denunciata sarebbe stata dettata a

tutela di un esclusivo interesse individuale del contraente

assicuratore come risulterebbe dal disposto del terzo comma dell'art.

1901, che concede la facoltà di richiedere il premio anche per il

periodo di tempo durante il quale l'autovettura non è stata coperta da

assicurazione. La ratio non sembrerebbe quindi ubbidire ad alcun fine

sociale, posto che mira a proteggere il contraente più forte e non,

come invece dovrebbe, il contraente più debole.

Di qui il contrasto con l'art. 41 Cost., divenuto ancora più

palese con l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 che ha

penalmente sanzionato la mancanza di assicurazione contro i rischi

della circolazione dei veicoli, togliendo ogni margine alla valutazione

dell'opportunità della stipulazione di un contratto di assicurazione e

riducendo ancor più la forza contrattuale dell'assicurato nella

determinazione del contenuto delle singole clausole contrattuali.

Con riguardo al principio di uguaglianza, si osserva che le

società assicuratrici sono irragionevolmente privilegiate in due

direzioni: verso la controparte, che deve pagare l'intero premio

relativo al periodo assicurativo in corso e le spese senza alcun

corrispettivo, e verso gli altri soggetti di diritto i quali, in caso

di stipulazione di contratto e successiva inadempienza di controparte,

possono esperire i rimedi ordinari.

2. - In subordinata il pretore di Bojano, il tribunale di Lecce ed

il pretore di Gubbio hanno sollevato eccezione di incostituzionalità

dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione, non distinguendo ai fini penalistici

fra chi pone in circolazione un'autovettura sfornita di contratto di

assicurazione e chi pone in circolazione una autovettura con contratto

di assicurazione sospeso.

3. - Il tribunale di Roma e il pretore di Bologna, con ordinanze

emesse il 5 marzo ed il 22 novembre 1973, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1901 cod. civ. nella parte in cui

consente all'assicuratore di richiedere i premi relativi al periodo in

cui l'efficacia della polizza è sospesa per mora nel pagamento del

premio in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Alla stregua del principio di uguaglianza la disposizione censurata

si presenterebbe viziata di illegittimità per un duplice ordine di

motivi.

In primo luogo perche essa creerebbe una situazione di privilegio

consentendo all'assicuratore di pretendere l'adempimento

dell'obbligazione dall'altro contraente senza offrire, stante la

sospensione della copertura del rischio, la propria prestazione, e ciò

oltretutto in contrasto con il principio di ordine generale stabilito

dall'art. 1453 cod. civ. secondo il quale chi agisca per ottenere

l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve avere eseguita la

sua prestazione o deve essere pronto ad eseguirla.

Il suddetto principio di uguaglianza inoltre non sarebbe rispettato

perché la norma censurata creerebbe una differenza di trattamento tra

l'assicuratore, il quale può pretendere l'integrale adempimento

dell'obbligazione senza offrire copertura alcuna del rischio, e

l'assicurato a favore del quale, in caso di inadempimento

dell'assicuratore, non è prevista l'automatica sospensione

dell'obbligo del pagamento del premio.

4. - Tutte le ordinanze sono state regolarmente notificate,

comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, e si è costituita la società Riunione Adriatica di

Sicurtà, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fanelli.

Nel chiedere che le questioni proposte siano dichiarate infondate,

l'Avvocatura osserva che il richiamo al principio dell'autonomia

contrattuale delle parti ed ai criteri stabiliti dall'art. 41 della

Costituzione è, per quanto concerne l'articolo 1901, fuori luogo.

Le disposizioni sulla sospensione dell'assicurazione (e sulla

risoluzione di diritto del contratto) nel caso di mancato pagamento del

premio, non sarebbero state predisposte per tutelare l'esigenza di

assicurare alle parti il perseguimento dei propri interessi, nel più

vasto quadro della libertà di iniziativa che la Costituzione ha inteso

presciegliere come metodo prevalente di disciplina e di sviluppo dei

rapporti economici.

Le disposizioni dell'art. 1901 sarebbero state predisposte, invece,

per applicare il principio generale inadempienti non est adimplendum,

adeguandolo a quel tipo di contratto, nel quale tra le prestazioni

dell'assicuratore e dell'assicurato esiste un rapporto di

corrispettività e di interdipendenza.

Con riferimento al principio di uguaglianza si deduce che le

disposizioni dell'art. 1901 non sarebbero eccezionali rispetto ai

principi generali sanciti dal codice civile in materia di inadempimento

dei contratti e non porrebbero l'assicuratore, rispetto all'assicurato,

in una posizione di privilegio. Esse, applicando i ricordati principi,

si informerebbero all'art. 3 della Costituzione che garantisce la

parità di trattamento a parità di situazioni. Se tuttavia

temperamenti sono previsti, essi, in linea generale, sarebbero con le

stesse modalità o con modalità diverse, indicati anche per altri

contratti che rivelino una particolare natura (tra i quali è compreso

il contratto di assicurazione), ma il giudizio sui limiti di quei

temperamenti in rapporto alla parità o meno delle situazioni sarebbe

stato già compiuto, insindacabilmente, dal legislatore.

In relazione all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si

rileva che sarebbe evidente che la sospensione del contratto di

assicurazione equivale, nei suoi effetti, alla mancanza di

assicurazione, così che in entrambe le ipotesi vi è l'inosservanza di

una norma penalmente sanzionata. Esse realizzano, pertanto, una

situazione obiettiva identica, onde apparirebbe pienamente giustificata

l'equiparazione di trattamento posta in essere dalla norma di cui

trattasi.

5. - La Riunione Adriatica di Sicurtà, costituitasi nel giudizio

instaurato dall'ordinanza 5 marzo 1973 del tribunale di Roma, conclude

anch'essa per l'infondatezza della questione, osservando che, sul piano

del diritto privato ed assicurativo in particolare, il giudice a quo

ignora del tutto le ragioni di fondo che giustificano la disciplina

dell'art. 1901 per quanto concerne gli effetti dell'inadempimento della

prestazione dell'assicurato (il pagamento del premio) alla cui puntuale

effettuazione è condizionata, per la natura stessa del rapporto

assicurativo, la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore

(primo e secondo comma).

Sul piano del diritto costituzionale, l'ordinanza medesima non si

porrebbe neppure il problema pregiudiziale circa la stessa possibilità

di valutare la legittimità, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, di una norma, quale appunto l'articolo 1901, operante

interamente nell'ambito dell'autonomia privata contrattuale ed il cui

carattere relativamente dispositivo, vale a dire inderogabile soltanto

in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932 c.c.) sarebbe per

l'appunto giustificato proprio dall'esigenza, discrezionalmente, ma

razionalmente valutata dal legislatore ordinario, di porre a tutela

dell'assicurato, benché inadempiente, un limite invalicabile (sei mesi

di tempo per l'esercizio dell'azione di adempimento) per la risoluzione

del contratto.

6. - La parte costituita ha successivamente presentato memorie,

ampiamente ribadendo le considerazioni già svolte. Considerato in diritto :

1. - quindici giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno

riuniti e decisi con unica sentenza, stante che sollevano questioni

identiche o sostanzialmente connesse.

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle

quindici ordinanze possono distinguersi in tre gruppi:

a) illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 1901 del codice civile, in quanto questo con le

disposizioni predette fisserebbe una "macroscopica disparità di

trattamento dei due contraenti" (pretore di Milano) e comunque una

situazione non giustificata di disparità di trattamento in relazione

alle prestazioni corrispettive (pretori di Codogno, di Ivrea, di

Gubbio, di Calitri, di Bologna, tribunale di Roma e di Sant'Angelo dei

Lombardi), disparità desumibile anche dagli artt. 1896, 1898, quarto

comma, 1909, 1926, terzo comma (pretore di Bologna) ed in contrasto con

il principio di ordine generale stabilito nell'art. 1453 (tribunale di

Roma);

b) illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 41 della

Costituzione del medesimo articolo 1901 del codice civile in quanto

detto articolo, stabilendo la sospensione dell'assicurazione per

mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato e concedendo

all'assicuratore la facoltà di pretendere la riscossione del premio

anche per il periodo di tempo durante il quale l'assicurazione è stata

sospesa, non risponderebbe ad alcun fine sociale, ma limiterebbe

l'autonomia negoziale e proteggerebbe il contraente più forte in

confronto del più debole (pretori di Bojano, di Milano, di Codogno, di

Calitri, di Gubbio, di Foggia e tribunale di Lecce) soprattutto a

seguito della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pretori di Bojano, di

Milano e tribunale di Lecce);

c) illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969 n. 90, in

quanto detto articolo non fa distinzione fra chi pone in circolazione

una autovettura sfornita di contratto di assicurazione e chi pone in

circolazione un'autovettura con contratto di assicurazione sospeso

(pretori di Bojano, di Gubbio e tribunale di Lecce).

3. - Infondata è la prima questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1901 del codice civile in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. La norma impugnata non statuisce nessuna disparità fra

cittadini che si trovino in uguali condizioni, e il suo disposto,

regolante gli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato in caso di

violazione unilaterale del contratto per mancato pagamento del premio

da parte dell'assicurato, è del tutto razionale ed è conforme alla

particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel

quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è

condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel

pagamento del premio. In tale contratto l'equilibrio tecnico ed

economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto

contrattuale, ma fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore

nell'esercizio della sua attività e l'insieme dei premi dovuti dagli

assicurati. Caratteristica del contratto è la cosiddetta comunione

dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio

tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei

rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo

l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato

dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei

premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da

essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente

calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie

reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli

assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale

versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati.

L'assicurato, non pagando il premio, si sottrae all'obbligo di

partecipare per la sua parte alla comunione dei rischi, turbando

l'equilibrio e l'economia del rapporto contrattuale.

Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale

dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri

contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La

regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato

pagamento del premio assicurativo è del tutto razionale e corrisponde

alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al

rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo

violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della

Costituzione. Né la Corte può sindacare la valutazione tecnica

effettuata dal legislatore in ordine alla congruità statistica del

sistema adottato (sent. n. 44 del 1965).

4. - Anche la seconda questione, concernente l'incostituzionalità

dell'art. 1901 del codice civile in riferimento all'articolo 41 della

Costituzione, è infondata.

Le disposizioni dell'art. 1901 non sono infatti predisposte al fine

di assicurare alle parti, nel quadro della libertà d'iniziativa, il

perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze

dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio

generale inademplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo

particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le

prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un

rapporto di corrispettività e di interdipendenza. Gli effetti del

mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato sono determinati

dal legislatore, il quale nell'articolo impugnato determina a carico

dell'assicuratore l'obbligo di adempiere all'assicurazione per il

periodo di 15 giorni dopo la scadenza del pagamento del premio e, a

carico dell'assicurato, l'obbligo di pagare l'ammontare dei premi

dell'assicurazione in corso, oltre al rimborso delle spese, anche per

il periodo in cui il premio resta sospeso.

Ove l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi dal

giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, il contratto è

risoluto di diritto. Comunque, le tariffe relative all'ammontare dei

premi sono soggette a controllo della pubblica amministrazione.

La norma impugnata, regolatrice delle conseguenze della violazione

unilaterale del contratto di assicurazione, violazione verificatasi per

il mancato pagamento del premio, ha il fine di attuare la osservanza

del rapporto di assicurazione contrattualmente costituito fra le parti

ed è convenzionalmente derogabile solo in senso più favorevole

all'interessato (art. 1932 codice civile). La norma rientra nella sfera

di discrezionalità del legislatore e non attiene al disposto dell'art.

41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio

della libera iniziativa economica, né contrasto con l'utilità

sociale, né danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

5. - Anche la terza questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in riferimento al

principio di uguaglianza risulta infondata in quanto la circolazione di

un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a

quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il

contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro

caso il rischio dell'evento dannoso. La equivalenza degli effetti

giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa

sanzione penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

sollevate in riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione dalle

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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