Art. 1902 c.c. — Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
[1]La fusione e la concentrazione di aziende tra piu' imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
[2]Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per cio' che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
