Codice civile

Art. 1236 c.c. — Dichiarazione di remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e' comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • La remissione è considerata atto unilaterale, tuttavia la volontà del debitore non è senza effetto perchè, pur non essendo elemento di perfezione del negozio remissorio, può impedire che questo produca le sue conseguenze giuridiche se il debitore dichiara di non volerne profittare (art. 1236). Al pari di ogni dichiarazione recettizia, la remissione si perfeziona con la sua comunicazione alla persona cui è diretta; ma, a provare la liberazione, basta la restituzione del titolo (art. 1237. primo comma) e cioè una consegna a carattere definitivo del documento. Tale volontaria consegna non assume un significato remissorio inconfutabile se ha per oggetto, non già il documento originale del credito, ma la copia esecutiva del titolo redatto in forma pubblica (art. 1237, secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 574

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1236 · fonte del testo

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