Art. 1129 c.c. — Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore

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[1]Quando i condomini sono piu' di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina e' fatta dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di uno o piu' condomini.

[2]L'amministratore dura in carica un anno e puo' essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.

[3]Puo' altresi' essere revocato dall'autorita' giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarita'.

[4]La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1129 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 12742/2026

    5 maggio 2026

    In tema di condominio, l'amministratore, pur legittimato ex lege alla rappresentanza processuale, non è titolare del rapporto sostanziale, spettante ai singoli condomini, sicché non può proporre o proseguire la lite in contrasto con la deliberazione assembleare di rinuncia o transazione, difettando in tal caso un proprio interesse ad agire, ferma la legittimazione concorrente del singolo condomino. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto legittima la prosecuzione dell'azione giudiziaria promossa dall'amministratore di condominio, omettendo di considerare che l'assemblea aveva deliberato di non procedere giudizialmente in relazione alla sopraelevazione realizzata da un condomino).

    Art. 1129 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 1131 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 71 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11246/2026

    27 aprile 2026

    In tema di condominio, l'assemblea, titolare di una competenza generale in ordine alla gestione degli interessi comuni, può sostituirsi all'amministratore, le cui funzioni restano meramente esecutive della volontà assembleare: la rappresentanza processuale non comporta, infatti, né la titolarità del rapporto sostanziale né il potere dispositivo, con la conseguenza che spetta all'assemblea deliberare la transazione o la rinuncia alla lite anche se promossa dall'amministratore, il quale non è portatore di un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore in nome e per conto del condominio, in affermato regime di prorogatio imperii, a fronte della delibera assembleare che stabiliva espressamente di non ratificare l'operato dell'amministratore).

    Art. 1129 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 5-ter mediazione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 178 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8426/2026

    3 aprile 2026

    In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 - vigente temporis - comma 1, c.c. non assume la qualità di ausiliario del giudice, ma quella di mandatario dei condomini, sicché il rapporto è di natura contrattuale, con obbligo di rendiconto verso l'assemblea e compenso regolato dall'art. 1709 c.c., previa autonoma pattuizione; ne consegue che non può attribuirsi all'approvazione del bilancio preventivo valore di proposta contrattuale nei confronti dell'amministratore, attesa l'autonomia tra la delibera di conferma e retribuzione e quella di approvazione del preventivo ex art. 1135, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva desunto l'accordo sul compenso dall'approvazione di un bilancio preventivo recante una voce "a titolo di spesa per l'amministrazione del condominio" e dal mancato dissenso dell'amministratore in proposito all'atto della nomina, avvenuta peraltro svariati mesi dopo l'approvazione del suddetto preventivo).

    Art. 1129 c.c. · Art. 1709 c.c. · Art. 1135 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 151 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7247/2026

    26 marzo 2026

    In tema di condominio degli edifici, l'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla l. 220 del 2012 - non applicabile ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore - non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l'attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva escluso il compenso in favore di un amministratore, scaduto dall'incarico il 27 settembre 2012, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).

    Art. 1129 c.c. · Art. 1130 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 142 ↗

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 1128, che regola il caso di perimento totale o parziale dell'edificio, è riprodotto con lievi varianti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934. In forma più sintetica che negli articoli 17 e 18 del menzionato decreto-legge sono determinate (art. 1130) le attribuzioni dell'amministratore. Esse riguardano precisamente: l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e l'osservanza del regolamento di comunione; la disciplina dell'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune; la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per i servizi suddetti; il compimento degli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio. Integrando la norma dell'art. 16, secondo comma, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 sulla obbligatorietà della nomina di un amministratore quando il numero dei condomini è superiore a quattro, ho demandato all'autorità giudiziaria tale nomina, su ricorso di uno o più condomini, se non provvede l'assemblea (art. 1129, primo comma). Ho poi regolato i casi in cui l'amministratore, su ricorso di ciascun condomino, può essere revocato dall'autorità giudiziaria. La revoca può essere pronunciata: se per due anni l'amministratore non ha reso conto della sua gestione; se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità; se, essendogli stato notificato un atto o provvedimento che esorbita dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato senza indugio notizia all'assemblea dei condomini (art. 1129, terzo comma). Nel riprodurre le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 circa la rappresentanza dei condomini, ho sostituito alla formula del secondo comma una formula che amplia l'ambito della rappresentanza conferita all'amministratore nelle liti promosse contro i partecipanti (art. 1131, secondo comma). La rappresentanza passiva è infatti estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purchè si riferiscano alle parti comuni dell'edificio. Ho mantenuto (art. 1132, primo comma) la disposizione dell'art. 21 del decreto-legge su indicato, che consente ai condomini dissenzienti, nelle deliberazioni relative alle liti, di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze delle liti stesse per il caso di soccombenza; ma, poichè la separazione di responsabilità non opera nei rapporti esterni, ma soltanto nei rapporti interni, ho riconosciuto al condomino che ha separato la propria responsabilità, il diritto di rivalsa per tutto ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa nel giudizio (art. 1132, secondo comma). Può darsi però che l'esito della lite sia favorevole al condominio e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio; in tal caso, se non è possibile ripetere dalla parte soccombente le spese del giudizio, è giusto che egli concorra in queste nei limiti del vantaggio che gli deriva, polche altrimenti il vantaggio sarebbe da lui realizzato ad esclusivo carico degli altri partecipanti alla comunione (stesso articolo, terzo comma). Ho conservato (art. 1133) la facoltà del condomino, ammessa dall'art. 19 del decreto medesimo, di ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti dell'amministratore, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria contro le deliberazioni dell'assemblea nei casi in cui l'impugnativa è ammessa. Ho infine circoscritto, al fine d'impedire dannose interferenze nell'amministrazione, il diritto di rimborso delle spese che il condomino abbia fatte per le cose comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, riconoscendo tale diritto nel solo caso che la spesa abbia carattere di urgenza (art. 1134).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 531

  • Le attribuzioni dell'assemblea e la validità delle deliberazioni da essa adottate ricevono (articoli 1135 e 1136) una disciplina sostanzialmente conforme a quella che dettava il R. decreto-legge 5 gennaio 1934 (articoli 23 e 24). Per altro, riguardo alla costituzione dell'assemblea e alla validità delle deliberazioni, ho apportato alcuni ritocchi alle disposizioni dell'art. 24 del citato decreto-legge e ho stabilito che l'assemblea non può deliberare se tutti i condomini non sono stati invitati alla riunione. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti; ma il ricorso, in conformità di quanto è disposto in tema di comunione in generale (art. 1109), non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria (articolo 1137). Circa i regolamenti di condominio, senza variare la maggioranza qualificata richiesta per la loro approvazione dall'art. 28, primo comma, del decreto-legge più volte citato, e assoggettandone l'impugnazione alle norme stabilite, in tema di comunione in generale, per gli altri regolamenti di comunione, ho creduto opportuno renderne obbligatoria la formazione quando il numero dei condomini è superiore a dieci (art. 1138). La pubblicità di tali regolamenti è assicurata dalla trascrizione di essi in apposito registro, da tenersi, come si precisa nelle disposizioni di attuazione del codice, dall'associazione professionale dei proprietari di fabbricati. In questo registro devono anche essere annotate, perchè i terzi ne abbiano conoscenza, la nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio (art. 1129, ultimo, comma). Del possesso. DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 532

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1129 · fonte del testo

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