Art. 107 c.c. — Forma della celebrazione
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[1]Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
[2]L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
