[1]Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

[2]L'atto di matrimonio e' compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio e' stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Testo vigente dal 8 giugno 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art8 · fonte del testo

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