Codice antimafia

Art. 60 codice antimafia — Liquidazione dei beni

(( Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditivita' dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca. 2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti)) Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita e' conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. ((4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)).

Testo vigente dal 19 novembre 2017

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. 52 parole tolte, 112 parole aggiunte.

tolto: Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobiliaggiunto: Dopo l'irrevocabilita' del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonche' dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivotolto: .aggiunto: , procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditivita' dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia puo' ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilita' del provvedimento di confisca. 2. Le vendite sono effettuate tolto: dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, aggiunto: dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante tolto: dalla relazione di cui all'articolo 36 aggiunto: dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di espertitolto: . Con adeguate forme di pubblicita', sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e … del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. tolto: L'amministratore giudiziario aggiunto: 4. L'Agenzia puo' sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al tolto: dieci aggiunto: 10 per cento del prezzo offertotolto: . L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art60 · fonte del testo

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