Art. 1 (Approvazione)
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione conchiusa tra l'Italia e la Svizzera, e firmata a Berna il 15 dicembre 1882, per regolare il servizio dei rispettivi uffici doganali e daziari riuniti nelle stazioni internazionali di Chiasso e di Luino, ed in quelle intermedie di Maccagno e di Pino sulla strada ferrata del Gottardo, le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 9 luglio 1883.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Monza, addi' 15 luglio 1883.
[9]UMBERTO.
[10]Mancini.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo vigente dal 27 luglio 1883
