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[1]Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

[2]«Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilasciera' mandato di comparizione.

[3]«Potra' anche rilasciare mandato di cattura:

[4]«1° Contro le persone indicate nel n. 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

[5]«2° Contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorita' od agli agenti della forza pubblica;

[6]«3° Contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi, gia' condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

[7]«4° Contro gli imputati di furto, truffa o frode punibili col carcere maggiore di tre mesi;

[8]«5° Contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel Regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

[9]«Trattandosi di altri crimini il giudice puo' rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facolta' di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo avere interrogato l'imputato, sempreche' emergano circostanze che dimostrino la necessita' della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilasciera' mandato di cattura.

[10]«Rilasciera' parimenti mandato di cattura contro l'imputato di crimine, che non abbia domicilio ne' residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

[11]«Art. 183. Se l'imputato, contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere in via principale, non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione potra' essere convertito in quello di cattura.

[12]«Art. 185. Nel corso dell'istruzione, fino a che non abbia riferito alla Camera di consiglio, dovra' il giudice istruttore, sull'istanza dell'imputato, ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura gia' eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ed ogni altro titolo per cui poteva rilasciarsi, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reita' che diedero luogo al mandato, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso.

[13]«Il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo dell'opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni o istanze.

[14]«Art. 187. Nel corso dell'istruzione il giudice puo' rilasciare mandato di comparizione, sempreche' abbia raccolto indizi di reita' contro l'imputato. Non puo' rilasciare mandato di cattura, ne' convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura, senza che precedano le conclusioni del Pubblico Ministero, e dalle prese informazioni risultino prove od indizi sufficienti di reita' contro l'imputato, salvo il caso previsto dall'art. 183.

[15]«Quando abbia rilasciato mandato di cattura, e non sia ancora eseguito, lo potra' rivocare sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, coll'obbligo all'imputato di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per l'esecuzione della sentenza, tostoche' ne sara' richiesto, salvo di rilasciare altro mandato di cattura, ove ne sia il caso. Potra' anche, rivocando il mandato di cattura, assoggettare l'imputato ad una delle cautele stabilite dall'art. 213.

[16]«Art. 197. Gli arrestati in flagranza di un reato pel quale non si possa far luogo al mandato di cattura, debbono essere posti in liberta' con ordinanza del pretore o del giudice istruttore a cui siano presentati a norma delle disposizioni sulla polizia giudiziaria dopo che saranno stati interrogati. Se l'ordinanza e' pronunziata da un pretore, ed il reato non e' di sua competenza, egli dara' tosto notizia dell'eseguito rilascio e trasmettera' copia dell'interrogatorio e dell'ordinanza al procuratore del Re presso il tribunale a cui appartiene l'istruzione del processo.

[17]«Fuori del caso suindicato, il giudice istruttore, entro ventiquattro ore da che avra' avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, o per flagranza, procedera' all'interrogatorio prescritto dall'articolo 231, e comunichera' gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero. Se, al giungere della notizia dell'arresto, l'istruttore non si trova nel luogo ove ha sede il tribunale a cui appartiene, il presidente del tribunale deleghera' un altro giudice per farne le veci.

[18]«Il Pubblico Ministero, nei due giorni successivi, dara' le sue conclusioni sulla legittimita' del seguito arresto, e fara' le occorrenti istanze, perche' la detenzione prosegua, ovvero si faccia luogo per difetto di prove od indizi sufficienti alla provvisoria escarcerazione.

[19]«Se il procuratore del Re e' d'avviso che l'istruzione sia gia' compiuta, dara' fra due giorni le sue requisitorie definitive giusta l'articolo 246.

[20]«Se i rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti direttamente al procuratore del Re, questi dara' le sue conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

[21]«Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero, entro le 24 ore riferira' l'affare alla Camera di consiglio.

[22]«Il rapporto alla Camera di consiglio non avra' luogo, allorche' il procuratore del Re, nel termine sopra stabilito, abbia richiesta la citazione diretta dell'imputato avanti il tribunale, giusta il 2° alinea dell'articolo 371.

[23]«Non e' parimente applicabile il presente articolo al caso in cui il procuratore del Re abbia ordinata la traduzione dell'arrestato avanti il tribunale, giusta l'articolo 46.

[24]«Art. 199. La Camera di consiglio, udito il rapporto del giudice istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero, se riconosce che l'istruzione e' compiuta e non occorrono ulteriori indagini, ed il Pubblico Ministero abbia gia' date le sue requisitorie definitive, pronunziera' l'ordinanza prescritta nella sezione XI del presente capo. Se tali requisitorie non siano ancora emanate, rinviera' gli atti al procuratore del Re perche' le dia fra due giorni.

[25]«Se l'istruzione non e' per anco compiuta, ma contro l'imputato esistano prove o indizi di reita' sufficienti per legittimare la di lui detenzione, la Camera di consiglio ordinera' che rimanga in istato d'arresto.

[26]«Se per contrario la Camera di consiglio riconosce che vi sia bisogno di ulteriori indagini, e che le prove o gli indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinera' che venga provvisoriamente scarcerato, con o senza cauzione, e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sara' richiesto. Sara' in sua facolta' di ordinarlo quando l'imputato sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1 dell'articolo 206, ed il reato sia punibile col carcere non minore di tre mesi. Potra' ancora ordinare che, durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena di arresto e del pagamento della cauzione presentata.

[27]«Se l'imputato non e' ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione gia' compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinera' che vi si proceda. Il giudice istruttore fara' nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trova gia' nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sara' dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno nuovamente comunicati al Pubblico Ministero, il quale dara' entro le 24 ore le sue conclusioni.

[28]«La Camera di consiglio potra' parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verra' da essa stabilito, allorche' per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti ed i verbali gia' pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare quale sia stata la precedente condotta dell'arrestato.

[29]«Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di consiglio, entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio, non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati.

[30]«Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potra', sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la liberta' provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza tostoche' ne sara' richiesto.

[31]«L'ammissione alla liberta' provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avra' luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto, l'ammissione puo' essere sospesa fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e puo' essere limitata, sottoposta a condizioni, giusta l'articolo 213, o rivocata con ordinanza della Camera di consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Pubblico Ministero, sia d'ufficio, sempreche' cio' sia richiesto dai risultamenti della procedura.

[32]«Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovra' colla stessa sentenza accordare la liberta' provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente.

[33]«La liberta' provvisoria potra' anche essere accordata agli stranieri imputati di un delitto, soggetti a mandati di cattura, giusta il n° 5 del primo capoverso dell'articolo 182.

[34]«Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in liberta' provvisoria:

[35]«1° Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, i gia' condannati a pena criminale e gli imputati di delitto contro i quali puo' essere rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 182; e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati;

[36]«2° Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore;

[37]«3° Gli imputati dei crimini di ribellione o resistenza, o di violenza contro i depositari della pubblica autorita' od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che per questi ultimi la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

[38]«Art. 207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prove, ai termini della sezione VIII del presente capo, e' pure ammesso a chiedere la liberta' provvisoria, e sulla di lui domanda si provvede giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha gia' prestato cauzione e se la liberta' provvisoria gli e' accordata, colla relativa ordinanza si mandera' star ferma la cauzione data e gli si potra' eziandio prescrivere un aumento di cauzione.

[39]«Art. 208. Si puo' far luogo alla liberta' provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'articolo 205.

[40]«Non si puo' far luogo alla liberta' provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunciata l'accusa per crimine.

[41]«Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato e' stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'articolo 448.

[42]«Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio.

[43]«Art. 210. La domanda della liberta' provvisoria potra' esser fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove pende il processo, od al cancelliere della pretura, se nel luogo ove l'imputato e' detenuto non risiede il tribunale.

[44]«L'imputato potra' nominare un difensore il quale lo rappresenti, e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla liberta' provvisoria.

[45]«La domanda potra' essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla.

[46]«La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d'ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato.

[47]«Art. 213. Nell'accordare la liberta' provvisoria, la Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si e' fatta l'istruzione, o se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della Corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

[48]«L'imputato potra' mutare il luogo designato alla sua abitazione, ottenendo il permesso dall'autorita' che pronuncio' l'ordinanza di ammissione alla liberta' provvisoria.

[49]«Nei casi piu' gravi potra' sotto le stesse pene, in caso d'inadempimento, ingiungersi all'imputato che si obblighi nella cancelleria di non uscire dal comune in cui risiede il tribunale che procede, e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorita' delegata.

[50]«Art. 214. Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralita'.

[51]«In tal caso l'imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla cancelleria, in quale comune intende tenere la sua residenza, e non se ne puo' allontanare senza il permesso dell'autorita' che pronuncio' l'ordinanza di ammessione alla liberta' provvisoria sotto pena dell'arresto.

[52]«Art. 253. Se il reato e' riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la Camera di consiglio ordinera' il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

[53]«L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale, ai termini del precedente articolo, sara' pure posto in liberta' se e' detenuto, eccetto che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'articolo 182.

[54]«Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinera' che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario, rimettera' la causa al giudice competente.

[55]«Nell'uno e nell'altro caso potra' essere sospeso il rilascio dell'imputato, purche' il Pubblico Ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato, e si tratti di uno dei casi pei quali si puo' rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'art. 182.»

Testo in vigore dal 5 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3183~art1 · fonte del testo

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